Corte di giustizia, Ordinanza C-214/25
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 giugno 2026. — Your personal driver Soc. coop. contro Roma Capitale. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito della presentazione del contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-214/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Giudice di pace di Roma aveva chiesto se la disciplina italiana sul foglio di servizio per il noleggio con conducente fosse compatibile con il RGPD e con il principio di proporzionalità. La Corte non ha esaminato il merito, perché il rinvio era carente sotto il profilo fattuale e giuridico: non teneva conto, tra l’altro, del decreto attuativo del 16 ottobre 2024 e della sentenza della Corte costituzionale del 26 marzo 2020. La domanda è stata quindi dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per insufficiente esposizione del contesto di fatto e di diritto e del nesso tra normativa UE e causa principale in materia di foglio di servizio NCC e protezione dei dati personali.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 4, TUE e gli articoli 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e 6 del regolamento (UE) 2016/679 ostino a una normativa nazionale che impone, per il servizio NCC, la raccolta e conservazione dei dati del passeggero mediante foglio di servizio, in formato cartaceo nel periodo rilevante per la controversia.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio quando l’ordinanza non espone in modo sufficiente il contesto di fatto e di diritto, non precisa la normativa nazionale applicabile e la giurisprudenza rilevante, e non spiega adeguatamente il collegamento tra le disposizioni del diritto dell’Unione invocate e la disciplina effettivamente applicabile alla controversia principale; in tale caso la Corte non entra nel merito della compatibilità del foglio di servizio NCC con il RGPD o con il principio di proporzionalità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 2
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 3
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 11, comma 4
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 85, comma 4
Foglio di servizio NCC e protezione dei dati personali: rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile
La Sesta Sezione della Corte di giustizia, con ordinanza del 10 giugno 2026 nella causa C‑214/25, ha esaminato un rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Roma relativo alla disciplina italiana del foglio di servizio per il noleggio con conducente (NCC) e alla sua compatibilità con il RGPD e con il principio di proporzionalità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE. La Corte non è entrata nel merito della questione, perché la domanda non soddisfaceva i requisiti di ricevibilità posti dal regolamento di procedura.
Fatti e procedimento principale
La controversia principale opponeva Your Personal Driver Soc. coop. a Roma Capitale. La società, che svolge attività NCC, aveva subito una sanzione amministrativa perché un conducente, fermato dalla polizia locale di Roma mentre attendeva un cliente, non aveva compilato il foglio di servizio richiesto dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992. La sanzione comprendeva una multa di EUR 173 e la sospensione della carta di circolazione del veicolo ai sensi dell’articolo 85, comma 4, del codice della strada.
La ricorrente sosteneva che l’obbligo di redigere e conservare il foglio di servizio fosse contrario agli articoli 5 e 6 del RGPD. Secondo il giudice del rinvio, il foglio di servizio avrebbe potuto rivelare gli spostamenti degli utenti, i luoghi frequentati e gli orari di viaggio, incidendo anche sul diritto all’anonimato.
Normativa nazionale rilevante richiamata
La Corte ricorda che la legge n. 21 disciplina il servizio taxi e il servizio NCC. In particolare:
- l’articolo 3, comma 1, definisce il NCC come servizio rivolto a un’utenza specifica che richiede la prestazione presso la sede o la rimessa;
- l’articolo 11, comma 4, prevede l’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio, con indicazione di dati quali targa, nome del conducente, date, luoghi, chilometri, orari, destinazione e dati del fruitore del servizio.
La disposizione prevedeva inoltre che, fino all’adozione del decreto ministeriale attuativo, il foglio di servizio elettronico fosse sostituito da una versione cartacea. La Corte menziona altresì l’articolo 85, comma 4, del codice della strada, che sanziona le violazioni delle norme sul NCC.
Motivi dell’inammissibilità
La Corte richiama l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone al giudice del rinvio di indicare in modo sufficiente:
- l’oggetto della controversia e i fatti rilevanti;
- il contenuto delle norme nazionali applicabili e, se del caso, della giurisprudenza nazionale;
- i motivi che rendono necessaria l’interpretazione del diritto UE e il collegamento con la disciplina nazionale.
Nel caso di specie, la Corte rileva anzitutto che l’ordinanza di rinvio non menzionava due elementi essenziali della disciplina nazionale: il decreto adottato il 16 ottobre 2024, richiesto dall’articolo 11, comma 4, per rendere applicabile il regime del foglio di servizio elettronico, e la sentenza della Corte costituzionale italiana del 26 marzo 2020, che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la medesima disposizione. Ne derivava il mancato rispetto dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura.
Inoltre, la Corte osserva che il giudice del rinvio aveva ragionato in termini di sproporzione dell’obbligo di foglio di servizio elettronico, mentre i fatti della causa riguardavano l’applicazione del regime cartaceo, ancora vigente al momento della contestazione dell’8 febbraio 2023. L’ordinanza non spiegava quali aspetti del regime cartaceo fossero concretamente sproporzionati né come essi si collegassero alle norme UE invocate. Pertanto non era soddisfatto neppure l’articolo 94, lettera c).
Decisione della Corte
Applicando l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile senza esaminare il merito della compatibilità della normativa italiana con il RGPD o con il principio di proporzionalità.
Spese
La Corte precisa che le spese del procedimento principale spetteranno al giudice nazionale, mentre le spese sostenute dagli altri partecipanti per presentare osservazioni non sono ripetibili.
Principio affermato
Il rinvio pregiudiziale deve contenere un quadro di fatto e di diritto sufficientemente preciso e aggiornato; se il giudice nazionale omette elementi decisivi della normativa applicabile o non chiarisce il nesso tra la disciplina interna effettivamente applicabile e le disposizioni del diritto dell’Unione invocate, la domanda è manifestamente irricevibile e la Corte non può pronunciarsi sul merito.
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