Cassazione Penale, Sentenza n. 5055/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che aveva respinto la domanda di riabilitazione relativa alla condanna per rapina e porto d'armi in concorso (sentenza Corte d'appello di Messina 28/10/2009, irrevocabile 13/10/2010). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del requisito della "buona condotta", sostenendo che l'unico elemento negativo era costituito dal fatto di essere stato trovato, in alcuni controlli di polizia, in compagnia di soggetti pregiudicati, frequenti del circolo ricreativo da lui presieduto/gestito, e che tali frequentazioni potevano dipendere dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato adeguatamente la decisione, fondandola sulle informazioni della Questura di Messina che attestavano dieci occasioni (2017-2022) in cui il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti pregiudicati. Per la Corte, tali condotte sono incompatibili con la nozione di buona condotta richiesta dall'art.179 c.p., che esige prove effettive e costanti del ravvedimento e dell'instaurazione di uno stile di vita conforme alle regole sociali. La Corte ha anche rilevato che la difesa non ha prodotto elementi probatori specifici a giustificazione dei contatti (es. rapporti di lavoro) e non si può in sede di legittimità riesaminare merito e valutazioni di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 179 cod. pen.
Per la concessione della riabilitazione è richiesto il ravvedimento dimostrato mediante comportamenti regolari nel periodo previsto dalla legge fino alla decisione; è necessario non solo l'assenza di reati ma l'emergere di prove effettive e costanti di uno stile di vita conforme alle regole comuni.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione del motivo in cassazione e vincola la trattazione ai termini ammessi; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione non basta l'assenza di nuove condanne: è necessaria la prova positiva e costante del ravvedimento e dell'adozione di uno stile di vita conforme alle regole sociali.
- Ripetuti e documentati contatti con persone pregiudicate possono configurare elemento ostativo alla riabilitazione, perché indicano la persistenza di legami con ambienti 'irregolari'.
- Se il richiedente sostiene che i contatti con soggetti pregiudicati dipendono da ragioni professionali o di gestione di attività (es. circoli), occorre produrre elementi specifici e documentali che comprovino tale spiegazione; mere affermazioni generiche non sono dirimenti.
- In sede di cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito dei fatti: si può contestare la motivazione solo per violazione di legge o vizio logico-giuridico manifesto, non per diversa valutazione probatoria.
- Le informazioni fornite dalle autorità di polizia (es. informative della Questura) hanno rilevanza probatoria nelle valutazioni sulla buona condotta e possono essere determinanti se sono dettagliate e temporally ripetute.
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