Cassazione Penale, Sentenza n. 05466/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 04/11/2025 che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso la decisione del Tribunale di Pisa, aveva disposto nei loro confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati ex artt. 337, 582, 583‑quater, 585 c.p. in relazione ai fatti avvenuti durante l'evento "notte bianca" (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ai carabinieri). I ricorrenti deducevano: 1) errata qualificazione della loro condotta come resistenza ex art. 337 c.p., sostenendo che si trattò di tentativi di svincolarsi, eventuale legittima difesa o eccesso colposo di difesa; 2) mancanza di esigenze cautelari perché si trattava di fatto episodico posto in essere da soggetti incensurati e, nei mesi successivi, non erano emerse nuove condotte rilevanti. Successivamente sono intervenuti motivi aggiunti per segnalare la sopravvenuta assoluzione di Hasani e la revoca della misura per Halilovic.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i provvedimenti cautelari oggetto dell'impugnazione cessato nella loro efficacia (assoluzione di Hasani e revoca della misura per Halilovic). La Corte ha rilevato che, dato che l'esecuzione della misura era stata sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3 c.p.p. e successivamente la misura è stata revocata/dichiarata priva di effetti, non sussiste un interesse concreto e attuale alla decisione in cassazione. La Corte ha altresì precisato che la revoca disposta dal giudice procedente resta efficace e, non essendovi un gravame autonomo del Pubblico Ministero, la questione resta priva di utilità processuale. È stata dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e non sono state applicate spese o sanzioni pecuniarie ai ricorrenti per carenza d'interesse.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
L'appello avverso misure cautelari sospende l'esecuzione dell'ordinanza; la sospensione ha fatto sì che la misura non trovasse attuazione in pendenza del ricorso e contribuisce alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse quando la misura viene poi revocata.
art. 279 cod. proc. pen.
Individua il giudice competente per il procedimento: il Tribunale, quale giudice del giudizio, è il giudice procedente che può disporre la revoca della misura cautelare nei suoi confronti.
art. 300 cod. proc. pen.
Stabilisce la cessazione degli effetti della misura cautelare a seguito di determinati eventi, come l'assoluzione; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione di Hasani comporti la dichiarazione di cessazione degli effetti della misura nei suoi confronti.
art. 299 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice procedente la possibilità di adottare e revocare misure cautelari nell'ambito del giudizio; la revoca disposta dal Tribunale nel corso del procedimento è efficace e rende priva di interesse l'impugnazione in Cassazione.
art. 337 cod. pen.
Norma che incrimina la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte di merito aveva ritenuto sussistente la resistenza perché la condotta violenta è proseguita anche dopo l'intervento dei carabinieri, superando la prospettazione difensiva di mera reazione o autodifesa.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta) e Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)
Precedenti richiamati per il principio che la sopravvenuta carenza di interesse rende inammissibile l'impugnazione e che tale inammissibilità non comporta sanzioni pecuniarie o condanna alle spese quando non sussiste una soccombenza effettiva.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata è stata revocata o i suoi effetti sono cessati (per es. per assoluzione o per decisione del giudice procedente), il ricorso in Cassazione può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: è necessario dimostrare un pregiudizio attuale e concreto ancora sussistente.
- La sospensione dell'esecuzione in pendenza di impugnazione (art. 310 c.p.p.) può incidere sull'utilità dell'impugnazione stessa: la successiva revoca rende spesso inutile il giudizio di legittimità salvo che permangano effetti concreti non eliminati.
- La valutazione sulla sussistenza del reato di resistenza (art. 337 c.p.) richiede attenzione al momento temporale delle condotte: se la violenza si protrae anche dopo l'intervento degli agenti, è più probabile la configurabilità della resistenza; contestazioni relative a legittima difesa o reazione devono essere adeguatamente documentate nel merito.
- La revoca autonoma della misura da parte del giudice procedente è efficace anche se intervenuta durante l'impugnazione; se non è impugnata da altra parte, la sua efficacia operativa rende spesso priva di interesse l'impugnazione di chi era destinatario della misura.
- Per conservare l'interesse all'impugnazione non basta la mera censura di vizio motivazionale della misura ormai revocata: il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio concreto e residuo derivante dalla decisione impugnata.
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