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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17475/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per una violazione dell'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, commessa il 14 aprile 2022. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto l'illogicità della motivazione in diritto della decisione di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e generiche, osservando che la Corte territoriale aveva analizzato la sentenza di primo grado e fornito una ricostruzione puntuale dei fatti e della decisione; si trattava inoltre di una c.d. doppia conforme, con conseguente limitazione dell'ambito della motivazione autonoma del giudice di appello, correlata alla qualità e consistenza delle doglianze dell'appellante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello non era affatto apparente o meramente di stile, e che il ricorrente non aveva contrapposto argomenti idonei a scardinarne la tenuta logica. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello e non specificamente discussa nel merito dalla Cassazione, che si limita a dichiarare inammissibili le censure sulla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, l'ambito della autonoma motivazione del giudice d'appello è commisurato alla qualità e alla specificità delle censure proposte dall'appellante.
  • La denuncia di illogicità della motivazione è inammissibile quando si risolve in doglianze manifestamente infondate o del tutto generiche e non si confronta con la puntuale ricostruzione operata dai giudici di merito.
  • La motivazione non è apparente o meramente di stile se dà conto, in modo comprensibile e coerente, delle ragioni della decisione e della valutazione delle prove o degli elementi già esaminati in primo grado.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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