Cassazione Penale, Sentenza n. 28284/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna per reati in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse valutato una pluralità di indici indicativi dell'unicità del disegno criminoso: omogeneità delle condotte, identità della sostanza stupefacente e del luogo di commissione, difficoltà economiche dell'imputato, contenuta distanza temporale tra i fatti e loro inserimento in un più ampio contesto organizzativo, desumibile anche da una successiva misura cautelare per condotte coeve penalmente rilevanti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi in tema di reato continuato, motivando in modo logico e non contraddittorio sul mancato raggiungimento della prova dell'unicità del disegno criminoso. La motivazione ha valorizzato la distanza temporale di circa otto mesi, le diverse modalità esecutive delle cessioni di droga e l'assenza di elementi specifici e concreti circa un preesistente programma unitario; ha inoltre osservato che le censure erano aspecifiche e miravano a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come primo titolo di condanna oggetto della richiesta di continuazione; la Corte lo richiama solo per descrivere i fatti di causa.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
indicato come secondo titolo di condanna oggetto della richiesta di continuazione; la Corte lo richiama solo per descrivere i fatti di causa.
art. 671 cod. proc. pen.
norma che disciplina la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis; la Corte ribadisce che l'istanza deve essere sorretta da elementi specifici e concreti.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato solo come riferimento a condotte coeve in ambito associativo; non è oggetto di decisione nel merito.
art. 616 cod. proc. pen.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione presuppone la prova dell'unicità del disegno criminoso, che costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
- Chi invoca la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno del programma unitario; non bastano la contiguità cronologica dei fatti, l'identità o l'analogia dei reati o la mera omogeneità delle condotte, perché tali dati possono essere compatibili anche con una semplice abitualità criminosa.
- La mera evocazione di un più ampio contesto organizzativo o di procedimenti cautelari sopravvenuti non è sufficiente, di per sé, a colmare il deficit probatorio sull'unicità del disegno criminoso se non è accompagnata da allegazioni puntuali e verificabili.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle risultanze già esaminate dal giudice dell'esecuzione quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazione logica e non contraddittoria.
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