Cassazione Penale, Ordinanza n. 10116/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato tratto a giudizio per il reato di minaccia, il Giudice di Pace di Roma aveva pronunciato assoluzione. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, censure che miravano sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e la ricostruzione del fatto, chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali, inclusa la mancata valorizzazione di un DVD indicato come rilevante. La Corte osserva che tali doglianze non investono vizi di legittimità ma sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la deduzione relativa al DVD è ritenuta generica e priva di autosufficienza, perché gli atti richiamati non erano stati integralmente trascritti o allegati e non risultava la necessaria puntuale indicazione degli atti da inserire nel fascicolo ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a ottenere una non consentita rilettura degli elementi di fatto e un sindacato sulla ricostruzione probatoria riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato la genericità e la non autosufficienza delle doglianze relative al DVD e ha ribadito che, anche dopo l'introduzione dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p., grava comunque sul ricorrente l'onere di indicare puntualmente gli atti da allegare. L'assoluzione pronunciata in primo grado resta quindi ferma, mentre il ricorso viene respinto in rito per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio di merito, che la sentenza di primo grado aveva escluso
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come parametro per i motivi di ricorso fondati su atti o travisamento della prova, con conseguente esigenza di specifica indicazione degli atti rilevanti
art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
pur prevedendo l'inserimento a cura della cancelleria degli atti specificamente indicati nel ricorso, non esonera il ricorrente dall'onere di individuarli con precisione nel ricorso stesso
art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
norma che ha introdotto l'art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
testo delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale cui appartiene l'art. 165-bis
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti, salvo il controllo sulla coerenza e logicità della motivazione del giudice di merito.
- Non integra un vizio deducibile in cassazione la mera prospettazione di una lettura alternativa, per il ricorrente più favorevole, delle risultanze processuali e delle fonti di prova.
- Le doglianze che richiamano atti o documenti specifici devono essere autosufficienti: gli atti vanno puntualmente indicati e, se necessario, trascritti o allegati in modo da consentirne l'immediata individuazione.
- L'art. 165-bis disp. att. c.p.p. non elimina l'onere di specifica indicazione gravante sul ricorrente, poiché la materiale allegazione da parte della cancelleria presuppone una previa e precisa individuazione degli atti nel ricorso.
- Le censure formulate in modo generico o prive della necessaria autosufficienza non consentono l'esame nel merito e determinano l'inammissibilità del ricorso.
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