Cassazione Penale, Sentenza n. 38151/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: 1) nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, effettuata al comune di Bregnano anziché al comune di residenza corretto Bregano (violazione degli artt. 178 lett. c) e 601 c.p.p., e art. 161 c.p.p. nella modalità di notifica), con richiesta di annullamento ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per mancata spiegazione della sussistenza del dolo richiesto per la fattispecie di bancarotta documentale e per mancata valutazione della possibile qualificazione ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'irregolarità della notifica non abbia impedito la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato: risultano contatti del difensore con l'imputato, la produzione di un certificato medico e la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, elementi che dimostrano la piena conoscenza del procedimento e la partecipazione difensiva, con conseguente applicazione della sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p. e del principio di "pregiudizio effettivo" sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la motivazione di merito era adeguata: dalle produzioni (relazioni del curatore fallimentare) emergeva l'occultamento di annotazioni contabili e di beni (conto corrente, movimenti per oltre 50.000 euro, tre autovetture) con conseguente ostacolo alla ricostruzione del patrimonio societario, circostanze compatibili con il dolo richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta; il motivo era generico e inammissibile. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta documentale (irregolare tenuta delle scritture) invocata per il reato contestato; la Corte ha ritenuto che le omissioni contabili e l'occultamento di beni configurino dolo idoneo alla fattispecie prevista
art. 217 legge fallimentare
Norma sulla bancarotta semplice documentale citata in relazione alla distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta; la Corte ha ritenuto che il caso fosse compatibile con la fattispecie fraudolenta, non con la semplice
art. 223 legge fallimentare
Richiamata come presidio normativo collegato alle responsabilità in materia fallimentare nell'impianto accusatorio
art. 161 c.p.p.
Regola le notificazioni presso il difensore; la notifica del decreto è stata eseguita secondo modalità alternative e la Corte ha valutato che, nel caso concreto, essa ha comunque raggiunto il fine conoscitivo
art. 179 c.p.p.
Prevede la nullità insanabile per omessa citazione dell'imputato; la Corte ha distinto i casi di omissione totale (insanabili) da quelli di notifiche irregolari, che possono essere sanate
art. 184 c.p.p.
Sanatoria speciale per le nullità di citazione o notificazione: la Corte l'ha ritenuta applicabile perché risultava la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato
art. 182 c.p.p.
Regime di deducibilità; menzionato nel quadro delle regole che disciplinano la tempestività e la modalità di deduzione delle nullità
art. 183 c.p.p.
Richiamato quale possibile sanatoria generale quando la nullità non ha prodotto pregiudizio effettivo
art. 601 c.p.p.
Regola la citazione per l'udienza d'appello e i termini a comparire; il mancato rispetto del termine fu eccepito in primo grado, ma senza sollevare tempestivamente l'illegittimità della notifica nel luogo di residenza
art. 606 lett. c) e lett. e) c.p.p.
Prevedono i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: lett. c) per vizi di nullità/inosservanza di norme processuali, lett. e) per vizi di motivazione; la Corte ha dichiarato il ricorso infondato nei termini di tali motivi
art. 616 c.p.p.
Prevede le spese per il rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Sez. U, n. 7697/2016 (Amato) e altre pronunce (Palumbo, Michaeler, Micciullo)
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato
La Corte ha applicato il principio giurisprudenziale per valutare la sanabilità delle irregolarità di notifica fermo il criterio del "pregiudizio effettivo"; si distingue tra omissione totale e violazioni formali non impeditivi della conoscenza
Massime di principio
- Un'irregolarità nella notificazione (es. errore nell'indicazione del comune) non determina automaticamente la nullità insanabile: va valutata la effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e l'eventuale pregiudizio concreto.
- La notifica al difensore o il contatto attivo tra difensore e imputato sono indizi forti della conoscenza dell'atto e possono determinare la sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p., salvo prova contraria che dimostri l'assenza di conoscenza.
- Le nullità vanno dedotte tempestivamente e con specificità: eccezioni tardive o generiche rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- In materia di bancarotta documentale, l'occultamento di beni o omissioni mirate nelle scritture contabili che ostacolano la ricostruzione della situazione patrimoniale costituiscono elementi idonei a dimostrare il dolo e la qualificazione fraudolenta piuttosto che la sola bancarotta semplice.
- La giurisprudenza richiama il principio di offensività processuale: la sanzione della nullità è collegata all'effettivo pregiudizio delle garanzie processuali; quindi, la valutazione concreta dei fatti e delle comunicazioni tra difesa e imputato è decisiva.
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