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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2626/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato colpevole di omicidio e condannato a 16 anni. Il ricorso per cassazione articola tre censure principali: (1) nullità dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 507 c.p.p., perché emessa prima del completamento dell'istruttoria e ritenuta lesiva dell'imparzialità del giudice e dell'art. 111 Cost.; (2) inutilizzabilità delle immagini estratte dal DVD prodotto dal Pubblico Ministero per mancato sequestro degli hard disk e per assenza di copia forense utile a verificarne la genuinità; (3) vizio di motivazione per mancato esame di ipotesi alternative e per non aver valutato il possibile coinvolgimento di terzi (in particolare Johannes Den Otter).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il potere del giudice di disporre d'ufficio assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. e non ha ravvisato conflitto con l'art. 111 Cost. Sul secondo motivo ha escluso l'inutilizzabilità delle immagini, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite che qualificano le riprese di luoghi pubblici come documenti utilizzabili ex art. 234 c.p.p., e ha rilevato l'assenza di elementi specifici dalla difesa per sospettarne la contraffazione; la richiesta di copia forense è stata considerata generica. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché incentrate su valutazioni di fatto e ha confermato che la motivazione dei giudici di merito è coerente e priva di macroscopiche illogicità (doppia conforme). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    Attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche se indicati tardivamente; potere ritenuto compatibile con l'art. 111 Cost. e funzionale alla completezza del compendio probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per presunta lesione dell'imparzialità; la Corte ha ritenuto che il controllo sulla completezza probatoria e l'assunzione d'ufficio di prove non contrastano con le garanzie costituzionali, purché sia rispettato il contraddittorio.

  • artt. 244, 247, 352, 260, 354, 360 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle immagini; la Corte ha considerato la doglianza generica e priva di elementi che consentano di ritenere manipolate le registrazioni.

  • art. 189 c.p.p.

    Le riprese effettuate in luoghi pubblici fuori dalle indagini non sono prove atipiche ai sensi di questa norma secondo la giurisprudenza, per cui l'eccezione difensiva non poteva fondarsi su tale paramero.

  • art. 234 c.p.p.

    Le immagini tratte da videoriprese in luoghi pubblici devono essere qualificate come documenti e possono essere utilizzate come fonte di prova ai sensi di questa norma.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione alla verifica di eventuali vizi di motivazione manifesti; impedisce al giudice di legittimità di rifare il giudizio di merito o sostituire le valutazioni probatorie dei giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile; nella fattispecie ha comportato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende di 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova anche se indicati tardivamente; questa facoltà è funzionale alla completezza del compendio probatorio e non viola automaticamente i principi costituzionali, purché sia rispettato il contraddittorio.
  • Le videoriprese effettuate in luoghi pubblici sono generalmente qualificate come documenti e utilizzabili ex art. 234 c.p.p.; per ottenere l'inutilizzabilità o l'esclusione occorre che la difesa indichi elementi concreti e specifici da cui sorga il fondato sospetto di manomissione.
  • La richiesta di copia forense delle registrazioni deve essere supportata da motivi concreti: senza elementi che suggeriscano alterazione o manipolazione, l'eccezione sarà spesso ritenuta generica e inammissibile.
  • In sede di cassazione il sindacato è limitato: non è consentito rivedere le valutazioni di fatto né sostituirsi al giudice di merito; la Corte verifica la presenza di vizi di motivazione macroscopici o errori di diritto.
  • Quando vi è una 'doppia conforme' (motivazioni congruenti di primo e secondo grado), diventa più difficile ottenere la cassazione basata su mera rivalutazione delle prove o proposte ricostruzioni alternative.
  • Le doglianze che sollevano esclusivamente questioni fattuali o ricostruzioni alternative senza mostrare illogicità manifeste nella motivazione sono in genere inammissibili in Cassazione; la difesa deve mirare a mostrare profili di legge o di motivazione realmente rilevanti.
  • Un ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzione economica (Cassa delle ammende); valutare attentamente l'adeguatezza delle censure prima di proporre ricorso per cassazione.

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