Sentenza n. 8674/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento e la declaratoria ex post dello stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c. in capo al ricorrente nel momento in cui sottoscriveva e trasmetteva il 13.07.2023 l’atto di rinuncia (c.d. Allegato “R”) al transito nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa; e, per l’effetto, annullare il predetto atto di rinuncia, ancorché pregiudizievole nei confronti dell’autore, con efficacia ex tunc e, segnatamente, rimettere in termini il ricorrente consentendogli di presentare domanda ex art. 14, co. 5°, della 1. 28 luglio 1999, n. 266; per l’annullamento di ogni atto presupposto endoprocedimentale e non, connesso e conseguente, anche se non noto, che si ponga in rapporto di consequenzialità e derivazione con l’annullamento dell’atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione unilaterale di rinuncia al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, sottoscritta dal ricorrente il 13 luglio 2023, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Capo di 1ª Classe della Marina Militare, era stato dichiarato inidoneo al servizio militare ma idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile. Dopo avere sottoscritto e trasmesso una dichiarazione di rinuncia al transito, ed essere stato collocato in congedo, chiedeva all’Amministrazione di rivalutare la propria posizione sostenendo che, al momento della sottoscrizione, versasse in uno stato transitorio di incapacità naturale di intendere e di volere ai sensi dell’art. 428 c.c., causato da patologie preesistenti e dagli effetti collaterali della terapia farmacologica. Deduceva inoltre il grave pregiudizio economico derivante dalla rinuncia, in ragione della differenza tra il trattamento economico che avrebbe percepito nei ruoli civili e la pensione di inabilità. Chiedeva quindi l’accertamento ex post dell’incapacità naturale, l’annullamento con efficacia ex tunc della rinuncia e la rimessione in termini per presentare la domanda di transito. Il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione amministrativa. Il ricorrente sosteneva invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ragione dell’originaria qualità di militare e dell’inerenza della controversia al rapporto di impiego pubblico non privatizzato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario e consentendo la riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha rilevato, anzitutto, che la domanda non riguardava l’impugnazione di un atto o comportamento riconducibile, neppure mediatamente, all’esercizio di un potere amministrativo, presupposto della giurisdizione amministrativa anche esclusiva. L’atto contestato era infatti una dichiarazione unilaterale proveniente dallo stesso ricorrente, la cui validità veniva messa in discussione esclusivamente per un vizio della capacità naturale e della formazione della volontà negoziale, secondo la disciplina civilistica dell’art. 428 c.c. La controversia non investiva quindi un provvedimento dell’Amministrazione né un comportamento datoriale nell’ambito del rapporto di servizio militare. Inoltre, il ricorrente aveva cessato il servizio ed era stato collocato in congedo prima dell’instaurazione del giudizio; tale cessazione non era stata impugnata e aveva determinato la perdita dello status militare. Non risultava neppure iniziato il procedimento di transito, proprio a causa della rinuncia dell’interessato, né veniva in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi dell’Amministrazione. Infine, l’accertamento dell’incapacità naturale costituisce una questione concernente la capacità delle persone, riservata alla cognizione del giudice ordinario dall’art. 8, comma 2, c.p.a.; tale riserva opera anche quando la controversia si collochi in una materia astrattamente devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 428 c.c.
La domanda si fondava sull’assunto che lo stato di incapacità naturale al momento della dichiarazione avesse compromesso la formazione della volontà e consentisse l’annullamento dell’atto privatistico pregiudizievole.
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa presuppone la contestazione di un atto o comportamento riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un potere amministrativo; tale presupposto vale anche per la giurisdizione esclusiva.
art. 8, comma 2, c.p.a.
Le questioni concernenti la capacità delle persone sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo e riservate al giudice ordinario.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico non si estende a una controversia avente ad oggetto la validità, per incapacità naturale, di una dichiarazione privata dell’interessato, estranea all’esercizio di poteri amministrativi.
art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001
La disciplina del personale in regime di diritto pubblico non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa su una controversia priva di collegamento funzionale con il rapporto di servizio e con l’esercizio di poteri amministrativi.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Il regime processuale del personale pubblico non privatizzato non è applicabile a una controversia che riguarda direttamente la capacità negoziale del privato e non un atto dell’Amministrazione nell’ambito del rapporto di impiego.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nel rispetto dei termini di legge.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa, anche esclusiva, richiede che la controversia riguardi un atto o comportamento riconducibile, almeno mediatamente, all’esercizio di un potere amministrativo; non è sufficiente che una delle parti abbia avuto o abbia in precedenza lo status di dipendente pubblico non privatizzato.
- La controversia sulla validità di una dichiarazione unilaterale proveniente dal privato, quando sia fondata esclusivamente sull’incapacità naturale e sulla compromissione della volontà negoziale ai sensi dell’art. 428 c.c., appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché attiene alla capacità delle persone e all’invalidità negoziale.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico non comprende le controversie che non investono un atto dell’Amministrazione, un suo comportamento datoriale o l’esercizio di poteri autoritativi nell’ambito del rapporto di servizio.
- La cessazione dal servizio e il collocamento in congedo, anteriori all’instaurazione del giudizio e non impugnati nei termini, escludono la permanenza dello status militare quale autonomo fondamento della giurisdizione amministrativa; tale status non si proietta automaticamente sulla controversia relativa al successivo ingresso nei ruoli civili.
- La riserva di giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni concernenti la capacità delle persone opera anche quando la vicenda sostanziale sia collegata, in senso lato, a una materia astrattamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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