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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30588/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 21/06/2024 con cui la Corte di Appello di Firenze, in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo emesso dall'Autorità giudiziaria svedese (Tribunale di Attunda), aveva disposto la consegna di Orumwense per il reato di riciclaggio (legge svedese n. 307/2014, par. 23, sezione 4). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge (art. 7 legge 22 aprile 2005, n. 69) per omissione della valutazione della doppia incriminazione rispetto al fatto contestato e per mancata indicazione e allegazione dell'ordinanza cautelare contenente la descrizione della condotta e della fattispecie di reato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione, stante la dichiarazione di rinuncia resa dal difensore e dal ricorrente il 19 luglio 2024. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamata in relazione ai profili di ammissibilità del ricorso e agli adempimenti connessi all'esecuzione del MAE; l'art. 7 è invocato dal ricorrente come norma che impone la valutazione della doppia incriminazione nel procedimento di consegna; l'art. 22, comma 5 è richiamato per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    Interpretato dalla Corte nel senso che non opera distinzione tra diverse ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3 e dall'art. 591 c.p.p., con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Norma sulle ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la sentenza richiama la nozione di inammissibilità in relazione alla rinuncia all'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamata come riferimento normativo sulle ipotesi di inammissibilità previste per altri tipi di impugnazioni; utilizzata per spiegare l'unitarietà della sanzionabilità prevista dall'art. 616 c.p.p.

  • legge svedese n. 307 del 2014, paragrafo 23, sezione 4 (norma penale straniera)

    Riferimento alla fattispecie di reato contestata (riciclaggio) alla base del Mandato di Arresto Europeo; la Corte italiana ha eseguito il MAE subordinando la consegna alla condizione del ritorno dell'interessato in Italia per l'esecuzione di eventuali pene o misure detentive applicate in Svezia.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia all'impugnazione resa dal ricorrente e dal difensore rende il ricorso per cassazione inammissibile e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure.
  • La inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria (qui: €3.000) a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., senza distinzione tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste da altre norme.
  • Nei procedimenti relativi al Mandato di Arresto Europeo, il giudice italiano deve valutare i profili pertinenti (es. doppia incriminazione), ma se il ricorrente rinuncia all'impugnazione tali profili non possono più essere rilevati in cassazione.
  • La consegna disposta con MAE può essere subordinata a condizioni (ad es. garanzia del ritorno per scontare eventuale pena in Italia) e tali condizioni devono essere espresse nella decisione di esecuzione.
  • Se si contesta omissione documentale (es. mancata allegazione dell'ordinanza cautelare), è importante sollevare il rilievo nelle sedi opportune prima di rinunciare all'impugnazione: la rinuncia priva la parte della possibilità di ottenere rimedi in Cassazione.

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