Sentenza del 05/02/2020 n. 2623 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del classamento e all'attribuzione di nuova rendita di due immobili siti in Roma (particelle indicate), effettuata ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335. I ricorrenti contestavano la mancanza di adeguata motivazione nell'atto amministrativo circa le ragioni e le caratteristiche specifiche che giustificassero la nuova categoria e classe attribuite agli immobili. In cassazione sono stati sollevati tre motivi: (1) nullità per omissione del necessario litisconsorzio in quanto, relativamente a un immobile, i ricorrenti erano usufruttuari (1/2 ciascuno) mentre la nuda proprietaria D.M. non era stata chiamata in causa; (2) violazione di legge con riferimento alla L. n. 311/2004, art. 1, comma 335 e insufficiente motivazione del classamento; (3) vizio di motivazione per non avere la CTR preso in considerazione una precedente variazione catastale intervenuta per migliorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo consolidato il principio secondo cui l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo comporta il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari o titolari di distinti diritti reali sul medesimo immobile. Per la mancata partecipazione della nuda proprietaria D.M. il giudizio doveva essere esteso e, non essendo avvenuto, la sentenza era nulla. Le sentenze di merito (CTP e CTR) sono state cassate e la causa è stata rinviata alla commissione tributaria provinciale di Roma per la rinnovazione del giudizio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
L. n. 311/2004, art. 1, comma 335
Norma che ha consentito la rideterminazione dei classamenti per uniformare le rendite catastali non aggiornate; nella sua applicazione l'atto di classamento richiede una motivazione adeguata che colleghi le specifiche caratteristiche dell'immobile alla categoria e classe assegnate (la questione della motivazione è stata dedotta ma nella sentenza è rimasta assorbita dopo la decisione sul vizio procedurale).
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento per i motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzato per censurare la decisione di merito.
Cass. n. 9234 del 24/4/2014
Precedente della Corte di legittimità che afferma il principio del litisconsorzio necessario in materia di classamento quando vi sono più titolari di diritti reali sul medesimo immobile.
Cass. n. 15489 del 30/06/2010
Precedente che conferma l'obbligo di litisconsorzio necessario nei giudizi relativi alla determinazione della natura e del classamento degli immobili.
Cass. n. 24101 del 28/12/2012
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui non può ammettersi che soggetti diversi conseguano valutazioni contrastanti circa la natura di uno stesso immobile: è dunque necessario coinvolgere tutti i titolari di diritti reali.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto di classamento relativo a un immobile, il giudizio deve comprendere tutti i comproprietari e, più in generale, tutti i titolari di distinti diritti reali sull'immobile; l'omissione di un necessario litisconsorzio comporta nullità e rinvio.
- Le questioni processuali di litisconsorzio necessario prevalgono e, se rilevate, portano alla cassazione e al rinvio senza che il giudice di legittimità esamini i motivi di merito (es. carenza di motivazione dell'atto amministrativo).
- Gli atti di rideterminazione del classamento adottati ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, devono essere adeguatamente motivati rispetto alle caratteristiche specifiche dell'immobile che giustificano la categoria e la classe assegnata; la mancanza di motivazione è un motivo di impugnazione rilevante, anche se qui è rimasto assorbito.
- Precedenti variazioni catastali (es. per migliorie) costituiscono elementi rilevanti che il giudice di merito deve valutare; la loro mancata considerazione può essere censurata, salvo che il giudizio non sia deciso su altra base procedurale.
- In pratica, il privato che promuove il giudizio deve verificare e chiamare in causa tutti i cointeressati (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, ecc.) per evitare nullità processuali che impediscano la decisione nel merito.
- All'atto del rinvio la commissione tributaria di primo grado dovrà rinnovare il processo coinvolgendo le parti necessarie e potrà esaminare sia la correttezza della motivazione del classamento sia l'effetto di eventuali precedenti variazioni catastali.
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