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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24554/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentata rapina impropria. L'unico motivo deduceva mancanza o illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità, lamentando incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle di un teste. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e non specifica ai sensi dell'art. 581 c.p.p., poiché non si confrontava puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo non aveva i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., sia perché formulato in termini generici, sia perché privo di correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione delle prove e non indicavano specifici travisamenti decisivi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità sussiste anche quando non vi sia correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità o l'indeterminatezza comportano inammissibilità.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale.
  • La censura di vizio motivazionale non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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