Cassazione Civile, Ordinanza n. 27526/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista; società)
La controversia
Due proprietarie di un immobile confinante agivano per ottenere il risarcimento dei danni arrecati al loro fabbricato da lavori di sbancamento/escavazione e demolizione eseguiti sul fondo vicino. Il Tribunale aveva condannato in solido la società che aveva disposto i lavori e il direttore dei lavori, ritenendo la prima responsabile ex art. 2050 c.c. e il secondo per omessa vigilanza; aveva inoltre escluso la copertura assicurativa invocata dalla società. In appello la Corte territoriale confermava il merito della decisione, ma riformulava la motivazione: qualificava il rapporto tra società e impresa esecutrice come appalto, riteneva comunque responsabile la società per l’ingerenza tale da ridurre l’appaltatrice a nudus minister, affermava la responsabilità del direttore dei lavori per mancata vigilanza nella fase delicata dello scavo, e negava l’operatività della polizza per l’esistenza di una clausola di esclusione relativa a lavori che implicassero sottomurature o tecniche sostitutive. Il direttore dei lavori ricorreva per cassazione contestando, da un lato, l’affermazione della propria responsabilità, sostenendo di avere impartito direttive corrette e che l’evento era dipeso dall’iniziativa dell’impresa esecutrice in un arco temporale molto ristretto; dall’altro, la condanna alle spese anche in favore di parti da lui non evocate in primo grado. La società che aveva disposto i lavori proponeva a sua volta ricorso, censurando la negazione della responsabilità dell’appaltatrice, ritenendo che questa non potesse essere considerata nudus minister senza avere prima avvertito il committente dell’erroneità tecnica delle istruzioni, e contestando inoltre l’interpretazione della clausola assicurativa di esclusione della garanzia. L’impresa esecutrice proponeva ricorso incidentale condizionato, dolendosi della qualificazione del contratto come appalto anziché come nolo a caldo e lamentando l’omessa considerazione di un ordine di sospensione dei lavori indirizzato dalla direzione lavori solo alla società committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del direttore dei lavori, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui lo aveva condannato alle spese in favore di parti che non erano state evocate da lui nel giudizio di primo grado e che, in appello, erano state solo litisdenunziate ex art. 332 c.p.c. Ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, confermando in diritto la responsabilità del direttore dei lavori per omessa vigilanza nelle fasi delicate dell’esecuzione, pur a fronte di direttive impartite. Ha rigettato il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso della società committente/ingerenza, relativi alla polizza assicurativa e all’interpretazione delle clausole contrattuali. Ha però accolto l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato dell’impresa esecutrice, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di considerare un fatto decisivo e discusso, cioè che l’ordine di sospensione dei lavori era stato rivolto solo alla società committente; per tale ragione ha cassato anche la statuizione che escludeva la responsabilità dell’appaltatrice in base alla sua qualificazione come nudus minister. La causa è stata rinviata al giudice di merito per un nuovo esame, anche ai fini del regolamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2050 c.c.
richiamato nel giudizio di merito per la responsabilità da attività pericolosa; la Cassazione non fonda la decisione su tale norma come ratio decisiva, ma esamina soprattutto la responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore nella cornice dell’appalto e dell’esecuzione di escavazioni.
art. 2043 c.c.
usato dalla Corte territoriale come ulteriore fondamento della responsabilità della società per condotta colposa nell’esecuzione dello scavo.
art. 840 c.c.
richiamato per affermare che la responsabilità del proprietario del fondo per danni da escavazione non opera in senso oggettivo e richiede condotta colposa.
art. 2055 c.c.
evocato per descrivere la possibile responsabilità solidale tra più soggetti responsabili per il medesimo danno.
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese presuppone la qualità di parte e la soccombenza; non può gravare sull’appellante rispetto a soggetti non da lui evocati e non da lui impugnati in senso sostanziale.
art. 332 c.p.c.
nelle cause scindibili la notifica dell’appello agli altri convenuti vittoriosi ha funzione di litis denuntiatio e non li trasforma in parti del grado di gravame.
art. 370 c.p.c.
richiamato per la tempestività del controricorso e per i termini di costituzione in cassazione.
art. 371 c.p.c.
usato per verificare la tempestività del ricorso incidentale successivo rispetto al secondo ricorso notificato.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
richiamato quale rimedio di rimessione in termini in caso di errore telematico non imputabile alla parte.
art. 1362 c.c.
criterio di interpretazione del contratto; la sua violazione non può essere dedotta come mera diversa lettura del testo, ma solo come reale scostamento dai canoni ermeneutici.
art. 1363 c.c.
invocato per l’interpretazione sistematica della clausola di esclusione della polizza.
art. 1366 c.c.
richiamato come canone di interpretazione secondo buona fede della clausola assicurativa.
art. 1369 c.c.
usato per l’interpretazione conforme alla natura e all’oggetto del contratto.
art. 1370 c.c.
evocato per il criterio interpretativo contra stipulatorem delle clausole predisposte unilateralmente.
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte esclude la ricorrenza di motivazione apparente o mancante.
art. 1655 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per la qualificazione del contratto come appalto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso nei confronti della parte tenuta.
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
richiamato in collegamento con il contributo unificato.
art. 1176 c.c.
evocato nel motivo del direttore dei lavori per contestare la misura della diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico.
art. 360 c.p.c.
norma-base dei motivi di ricorso per cassazione invocata più volte nelle diverse censure.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il direttore dei lavori non si esaurisce nell’impartire direttive, ma deve anche vigilare sull’effettiva osservanza delle istruzioni e del progetto, con presenza non necessariamente continua ma adeguata alle fasi dell’opera che presentano maggiore delicatezza e rischio.
- Nelle cause scindibili, la notifica dell’appello ai convenuti vittoriosi non impugnati dall’appellante ha natura di mera litis denuntiatio: tali soggetti non diventano parti del gravame e non può essere loro liquidata la soccombenza contro l’appellante che non li abbia evocati o contro cui non abbia proposto domande.
- Perché l’appaltatore sia considerato nudus minister del committente non basta la mera ingerenza del committente o la pressione operativa sul cantiere: occorre che l’appaltatore sia consapevole dell’errore tecnico, lo contesti al committente e venga nondimeno indotto a eseguire l’opera a rischio di quest’ultimo.
- Nell’esecuzione di lavori di escavazione, la responsabilità del proprietario/committente non è oggettiva: in linea di principio risponde l’appaltatore, salvo che il committente si sia ingerito con direttive vincolanti o comunque causalmente rilevanti per il danno.
- La qualificazione del contratto e la sua interpretazione sono operazioni distinte: l’interpretazione ricostruisce la comune volontà delle parti ed è accertamento di fatto; la qualificazione sussume il fatto concreto nello schema normativo ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni legali o dell’erronea sussunzione.
- La deduzione in cassazione del vizio di motivazione non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio; dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è sindacabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo o l’anomalia motivazionale radicale.
- Le clausole di esclusione della copertura assicurativa vanno interpretate secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.; se la motivazione del giudice di merito è coerente e plausibile, non è censurabile in cassazione per il solo fatto che una diversa interpretazione sarebbe astrattamente possibile.
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