Ordinanza n. 124/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di -OMISSIS-; di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, ivi compreso il verbale di sopralluogo dell’8 agosto 2023, assunto al prot. comunale n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e verbale di sopralluogo presupposto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza di demolizione adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi, tra cui il verbale di sopralluogo. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di ricorso: rilevata l'esigenza organizzativa di individuare i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione e di verificare l'eventuale sopravvenuta carenza d'interesse, rinuncia o cessazione della materia del contendere, il Presidente ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito e, in caso positivo, di indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori. Le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sulla permanenza dell'interesse alla definizione nel merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; qualora l'interesse permanga, devono inoltre indicare eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. Non è stata adottata alcuna decisione sull'illegittimità dell'ordinanza di demolizione né sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'esigenza di razionalizzare la formazione dei ruoli di udienza, fissando prioritariamente i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il dovere di cooperazione giustifica la richiesta alle parti di aggiornare il giudice sulla permanenza dell'interesse e sull'eventuale definizione anticipata della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione dei ricorsi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito e di segnalare eventuali rinunce, sopravvenute cause di improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima della fissazione o della trattazione della causa.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, il giudice può richiedere l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire decisioni incoerenti.
- Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la ragionevole durata del processo può giustificare specifici incombenti istruttori informativi, senza che la loro imposizione comporti una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda.
Come è indicizzato
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