Sentenza n. 1501/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27.12.2024 – pubblicata sul BURC n. 3 del 13.01.2025 –, avente ad oggetto la “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica” per l'esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l'esercizio 2025, nonché dei relativi allegati, nella parte relativa alla branca di “patologia clinica” ; - della nota prot. 0614134 del 23 dicembre 2024 e dell’allegato “Indicazioni operative per l’applicazione dell’allegato B alla DGRC 215/2022 e s.m.i.”, richiamati nella D.G.R.C. n. 757/2024; - della delibera dell’ASL Napoli 3 Sud n. 88 del 24 gennaio 2025, avente ad oggetto “Presa d’atto della D.G.R.C. n. 757 del 27/12/2024 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”, nonché dei relativi allegati; - di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati e comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi. II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C.M.B. S.A.S. DEL DOTTOR VITTORIO BOCCIA il 10 giugno 2025: AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO: a) della D.G.R.C. n. 175 del 02 aprile 2025 – pubblicata sul BURC n. 21 del 7 aprile 2025, avente ad oggetto “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale ed integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale – Determinazioni”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ove lesivo per la ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per gli esercizi 2024 e 2025, atti connessi e successiva delibera di approvazione degli schemi contrattuali con clausola di salvaguardia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato la delibera regionale che assegnava i volumi massimi di prestazioni e i limiti di spesa alle strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale, nonché gli atti presupposti e la successiva delibera regionale di approvazione degli schemi contrattuali. Sono stati dedotti: violazione dei principi di concorrenza e non discriminazione e dell'art. 106 TFUE, in relazione anche ai pareri dell'AGCM; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della trasparenza, del principio del clare loqui e dell'art. 97 Cost.; violazione del principio tempus regit actum e del legittimo affidamento. Con motivi aggiunti sono state riproposte le medesime censure contro la delibera regionale n. 175/2025, che approvava gli schemi contrattuali contenenti la clausola di salvaguardia e ne imponeva la sottoscrizione. La ricorrente aveva sottoscritto i contratti relativi alle annualità considerate, compreso il contratto riguardante i limiti di spesa provvisori per il 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per carenza di legittimazione e interesse a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa, in conseguenza della sottoscrizione dei contratti contenenti la clausola di salvaguardia. Secondo il Collegio, tale clausola comporta l'accettazione espressa, completa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti, nonché la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese o proponibili contro tali atti, limitatamente all'annualità regolata dal contratto. La clausola è stata ritenuta legittima: l'oggetto è sufficientemente determinato o determinabile; non sussiste violazione dell'art. 1462 c.c., anche perché l'annullamento dell'atto amministrativo presupposto determinerebbe, secondo l'orientamento preferito dal TAR, l'inefficacia e non la nullità del contratto; non risultano violati gli artt. 24 e 113 Cost., poiché la limitazione processuale è collegata alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario e alla sostenibilità della spesa sanitaria, nel quadro dei vincoli derivanti dal piano di rientro. È stato escluso anche l'eccesso di potere per sviamento: la clausola persegue il legittimo obiettivo di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria e non quello di selezionare gli operatori in base alla rinuncia alla tutela giurisdizionale. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche in caso di mancata sottoscrizione, il ricorso sarebbe stato inammissibile o improcedibile, poiché la mancata stipula dell'accordo comporta automaticamente la sospensione dell'accreditamento e priva la struttura dell'interesse a contestare il budget assegnato. Il Collegio ha esaminato il contrasto tra l'orientamento del Consiglio di Stato, favorevole alla clausola, e quello del CGARS, contrario, dichiarando di aderire al primo e osservando che il TAR non può rimettere la questione all'Adunanza plenaria ai sensi dell'art. 99 c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori in favore della Regione Campania e in euro 1.500,00 oltre accessori in favore dell'ASL Napoli 3.
Norme richiamate
artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992
La disciplina dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate consente la programmazione dei volumi e della spesa sanitaria; la mancata stipula dell'accordo comporta la sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies d.lgs. 502/1992
In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso
La sospensione dell'accreditamento consegue automaticamente alla mancata stipula dell'accordo, senza necessità di una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
art. 106 TFUE
Il TAR ha escluso che la disciplina dei tetti di spesa e dell'accreditamento sanitario contrasti con i principi unionali di non discriminazione e di tutela della concorrenza, in ragione della prevalenza degli interessi pubblici connessi all'organizzazione e al finanziamento del servizio sanitario.
artt. 24 e 113 Cost.
La clausola di salvaguardia non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, poiché opera nell'ambito dell'adesione volontaria al sistema della sanità pubblica e persegue l'obiettivo di preservare la sostenibilità finanziaria del servizio sanitario.
art. 97 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione a trasparenza e buon andamento, ma le relative censure sono rimaste precluse dall'inammissibilità derivante dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia.
art. 99 c.p.a.
Il TAR ha affermato che il giudice di primo grado non può rimettere direttamente una questione all'Adunanza plenaria; ha quindi aderito all'orientamento del Consiglio di Stato sulla legittimità della clausola.
art. 1418 c.c.
L'ipotizzata nullità della clausola per contrarietà a norme imperative non è stata accolta; il TAR ha escluso la violazione del diritto di difesa e degli altri parametri dedotti.
art. 1419 c.c.
Il TAR ha osservato che l'eventuale nullità della clausola potrebbe comportare la caducazione dell'intero contratto, poiché l'amministrazione non avrebbe interesse a stipulare senza un'accettazione valida e incondizionata dei limiti di spesa.
art. 1462 c.c.
Il TAR ha escluso l'applicabilità o comunque la violazione della norma, rilevando che l'annullamento dell'atto amministrativo presupposto produrrebbe, secondo l'orientamento preferito, l'inefficacia e non la nullità del contratto e che la struttura può richiedere al paziente il prezzo intero dopo l'esaurimento del budget.
Massime di principio
- La sottoscrizione, da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, di un contratto contenente una clausola di salvaguardia che accetta espressamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti preclude alla struttura l'impugnazione di tali atti, rendendo inammissibili le relative censure per carenza di legittimazione o interesse.
- Una clausola contrattuale che circoscriva la rinuncia alle azioni contro gli atti di programmazione economica sanitaria già adottati o conoscibili e riferiti all'annualità regolata dal contratto ha oggetto sufficientemente determinato o determinabile.
- La clausola di salvaguardia inserita nei contratti con le strutture private accreditate non viola, secondo l'orientamento seguito dal TAR, gli artt. 24 e 113 Cost., quando è funzionale alla sostenibilità della spesa sanitaria e alla continuità del servizio pubblico, senza impedire in assoluto il controllo giurisdizionale.
- La clausola di salvaguardia non integra eccesso di potere per sviamento quando persegue l'obiettivo legittimo di assicurare il rispetto dei limiti di spesa e dell'equilibrio finanziario del servizio sanitario, anziché selezionare gli operatori in ragione della loro rinuncia alla tutela giurisdizionale.
- La mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale da parte della struttura accreditata comporta automaticamente la sospensione dell'accreditamento e priva temporaneamente la struttura dell'interesse a contestare il budget assegnato, poiché essa si colloca al di fuori del sistema di erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.
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