Cassazione Civile, Ordinanza n. 30439/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo motivo e dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce del corretto principio sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e per la liquidazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2005, fondato su processo verbale di constatazione relativo a presunte operazioni soggettivamente inesistenti nella compravendita di prodotti di telefonia. Le riprese riguardavano, tra l'altro, indebita detrazione IVA, mancata regolarizzazione di acquisti intracomunitari, omessa presentazione di modelli INTRASTAT, indebito utilizzo del plafond, infedele dichiarazione IVA, deduzione di costi ritenuti illeciti e conseguente rideterminazione IRAP. Il primo giudice aveva annullato l'atto ritenendo non provata la partecipazione consapevole della società alla frode carosello; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e per richiamo acritico per relationem alla sentenza di primo grado; (2) violazione della disciplina IVA e dei principi sull'onere della prova, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente richiesto la prova della partecipazione consapevole alla frode, mentre sarebbe sufficiente la prova della conoscibilità, con ordinaria diligenza, della fittizietà del fornitore; (3) travisamento della prova; (4) omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo, con assorbimento degli altri.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ribadisce che il vizio rileva solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È usato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità perché la motivazione d'appello, pur anche per relationem, era complessivamente intellegibile.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dall'Agenzia nel motivo accolto come norma in tema di detrazione IVA, in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dall'Agenzia nel motivo accolto in tema di poteri di accertamento e rettifica IVA.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, grava su di esso la prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo si sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
art. 2727 c.c.
È richiamato insieme alle presunzioni: la prova della consapevolezza/conoscibilità può essere data anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.
art. 2729 c.c.
La Corte afferma che gli indizi devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente, per verificare gravità, precisione e concordanza.
art. 12 preleggi
È richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del sindacato al minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza o conoscibilità della frode può essere fornita anche in via presuntiva, purché fondata su elementi oggettivi e specifici, la cui gravità, precisione e concordanza vadano valutate unitariamente e non in modo atomistico.
- Una volta assolto tale onere dall'Ufficio, il contribuente deve dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'operazione fraudolenta.
- Nelle sentenze tributarie la motivazione per relationem non determina di per sé nullità se le ragioni della decisione sono comunque riconducibili all'organo giudicante e risultano chiare, univoche ed esaustive.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è rilevante solo nei casi di anomalia costituzionalmente significativa, non per il mero difetto di sufficienza della motivazione.
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