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Sentenza

Sentenza n. 3019/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 2213/2025, di rigetto del ricorso di primo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e commissario ad acta)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha proposto appello contro la sentenza di rigetto del TAR. Nelle more del giudizio ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando i rapporti familiari intercorrenti tra le parti. La dichiarazione è stata qualificata dal Consiglio di Stato non come rinuncia processuale in senso tecnico, ma come attestazione dell’oggettiva sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare l’appello. L’appellante ha inoltre contestato l’irritualità della partecipazione al giudizio del commissario ad acta, sostenendo che questi, quale ausiliario del giudice, non fosse parte del processo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione dell’appellante evidenziasse l’oggettiva mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha compensato integralmente le spese del grado per la novità, sul piano fattuale, della vicenda e per la mancata opposizione delle parti sostanziali. Quanto alla posizione del commissario ad acta, il Collegio ha precisato che egli ha natura di ausiliario del giudice e non è parte necessaria o eventuale, distinta dall’amministrazione inottemperante, nel giudizio volto ad accertare la corretta esecuzione del giudicato. Di conseguenza, il commissario è stato considerato virtualmente soccombente sulla specifica deduzione relativa all’irritualità della sua partecipazione, pur restando ferma la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte che, pur qualificata come rinuncia all’impugnazione, attesti l’oggettiva sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio deve essere qualificata come rinuncia sostanziale alla coltivazione dell’impugnazione e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice ha natura di ausiliario del giudice e, nel giudizio volto ad accertare la corretta esecuzione del giudicato, non assume la qualità di parte necessaria o eventuale distinta dall’amministrazione inottemperante.
  • La questione relativa all’irritualità della partecipazione del commissario ad acta può essere rilevata anche d’ufficio in appello; tuttavia, la sua eventuale soccombenza virtuale sulla questione non impedisce la compensazione integrale delle spese quando ricorrano specifiche ragioni, quali la novità della vicenda e la mancata opposizione delle parti sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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