Sentenza n. 202/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania n. 00651/2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: quanto al ricorso introduttivo - dell’avviso d’avvio del procedimento del 21.7.23 della Direzione Urbanistica del Comune di Catania; - dell’invito del 20.9.2023 ove, pur assegnando termini, espone tesi contrarie all’accoglimento del condono; - del verbale del 27.9.2023 sottoscritto a seguito dell’incontro del ricorrente presso l’ufficio urbanistica del Comune di Catania; - del provvedimento del Direttore, P.O. servizio sanatoria, Responsabile proc. antiabusivismo Direzione Urbanistica - Com. CT, inviato a mezzo PEC il 22 gennaio 2024; - e per l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio della: concessione edilizia su istanza di condono del 28/2/95 (prot. gen. 12306 – pratica 1815) ex art. 39 l.724/94, per gli immobili siti in Viale Kennedy 67 (CT); concessione edilizia su istanza di condono del 28/2/95 (prot. 12306 – pratica 1815) ex art. 39 l. 724/94; - e per il silenzio del Comune di Catania dopo il deposito: dell’istanza di voltura a proprio nome della pratica di condono del 12.9.22 del geom. Sciuto; della perizia giurata del 17.10.22 sostitutiva dell’istanza di condono con i documenti previsti dalla Legge; dell’istanza del 23.1.2023 di attestazione di avvenuto deposito della perizia giurata del 18.10.2022 con prot. 405970; quanto ai motivi aggiunti: - del provvedimento del 4 aprile 2024 prot. A07/URB/82 con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 L. 724/94.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 651/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro gli atti endoprocedimentali e respinto i motivi aggiunti contro il diniego definitivo di condono edilizio del 4 aprile 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata nel 1995 ai sensi dell’art. 39 l. 724/1994 e il rigetto della perizia giurata sostitutiva depositata nel 2022 ai sensi dell’art. 28 l.r. 16/2016, deducendo, in appello, l’erroneità della sentenza di primo grado. I motivi riguardavano: l’insufficiente valutazione delle perizie giurate e della documentazione tecnica e amministrativa; la formazione del silenzio-assenso sull’istanza originaria e sulla perizia sostitutiva; la presunta regolarità o assentibilità dei manufatti, anche alla luce di concessioni demaniali, autorizzazioni, pareri e della conferenza di servizi del 27 agosto 2018; la violazione del giudicato derivante dalla sentenza CGARS n. 479/2024, che aveva annullato la revoca di atti concessori demaniali; la necessità di una nuova conferenza di servizi o di un contrarius actus; il difetto di motivazione del diniego e della sentenza; la rilevanza della certificazione di preminente interesse pubblico della struttura ai sensi dell’art. 57 l.r. 71/1978; il pregiudizio derivante dal ritardo comunale, che avrebbe impedito di presentare una domanda ai sensi del condono del 2003; nonché la mancata ammissione di una consulenza tecnica o verificazione. Il TAR aveva invece ritenuto non provata l’ultimazione, nella consistenza rilevante, entro il 31 dicembre 1993, evidenziando anche la divergenza tra la superficie di 33 mq indicata nell’istanza originaria e quella di circa 481,92 mq successivamente rivendicata, oltre alle trasformazioni e agli ampliamenti dei manufatti.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha confermato il capo che dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo, poiché rivolto contro atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi, quali l’avviso di avvio, l’invito, il verbale di audizione e la comunicazione del gennaio 2024; il solo atto lesivo era il diniego finale del 4 aprile 2024, impugnato con motivi aggiunti. Nel merito, il Collegio ha ritenuto decisivo il mancato assolvimento dell’onere di provare, in modo rigoroso, oggettivo e univoco, che i manufatti, nella consistenza oggetto della domanda, fossero ultimati entro il 31 dicembre 1993. Il silenzio-assenso in materia di condono non si forma per il solo decorso del tempo, ma presuppone la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali della sanatoria. Le perizie giurate di parte e gli atti amministrativi relativi alla gestione demaniale, all’utilizzo dei manufatti o alla loro conoscenza da parte di varie amministrazioni non equivalgono a titolo edilizio né provano la condonabilità e la corrispondenza tra la consistenza attuale e quella esistente alla data utile. La procedura semplificata prevista dall’art. 28 l.r. 16/2016 non elimina i requisiti sostanziali del condono. Il ritardo del Comune non sana la mancanza dei presupposti, non determina un affidamento tutelabile sull’accoglimento e non impone all’amministrazione di valutare d’ufficio una diversa domanda ai sensi del condono del 2003; inoltre, il pregiudizio prospettato era ipotetico. La sentenza CGARS n. 479/2024 riguardava la revoca di atti concessori demaniali e non aveva accertato la regolarità edilizia o la condonabilità dei manufatti; la conferenza di servizi del 2018 produceva effetti limitati al procedimento concessorio e non poteva sostituire il titolo edilizio in sanatoria. Non era necessaria una nuova conferenza o un contrarius actus, perché il diniego non ritirava né modificava la conferenza precedente, ma esercitava un autonomo potere edilizio. Il diniego era sufficientemente motivato e non sussisteva un obbligo di motivazione rafforzata in assenza di un affidamento qualificato. La certificazione di interesse pubblico non provava la condonabilità e non incideva sulla ratio del diniego. La CTU o verificazione non poteva essere utilizzata per supplire al difetto di prova gravante sulla richiedente. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
La sanatoria straordinaria richiede la prova dei presupposti sostanziali, tra cui l’ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993; il silenzio-assenso non si forma in assenza di tali requisiti.
art. 28 l.r. 16/2016
La perizia giurata sostitutiva opera come semplificazione procedimentale, ma non elimina né sostituisce la verifica dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina del condono.
art. 21-septies l. 241/1990
La violazione del giudicato può determinare nullità, ma nel caso concreto non sussisteva perché la sentenza CGARS n. 479/2024 riguardava la vicenda concessoria demaniale e non la condonabilità edilizia.
art. 14 l. 241/1990
Gli effetti sostitutivi della conferenza di servizi restano circoscritti all’oggetto del procedimento conferenziale e non si estendono automaticamente a un autonomo procedimento di condono edilizio.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è motivato quando indica le ragioni ostative, tra cui la mancata prova dell’ultimazione delle opere entro il termine legale, l’insufficienza della documentazione e le successive trasformazioni.
art. 97 Cost.
Il principio di buona amministrazione non trasforma il ritardo nella definizione della pratica in un fattore sanante della mancanza dei requisiti sostanziali del condono.
art. 57 l.r. 71/1978
La certificazione di preminente interesse pubblico può rilevare sul diverso piano della disciplina regionale derogatoria, ma non prova automaticamente la condonabilità edilizia né supplisce alla prova della data e della consistenza delle opere.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma presuppone la prova di tutti i requisiti sostanziali della sanatoria; tra questi è essenziale la dimostrazione rigorosa, oggettiva e univoca dell’ultimazione dell’opera entro la data prevista dalla legge.
- L’onere di provare la condonabilità dell’opera grava sul richiedente. Perizie giurate, dichiarazioni sostitutive e atti amministrativi relativi alla conoscenza, all’uso o alla gestione del manufatto non sono, da soli, sufficienti a dimostrare che l’opera, nella consistenza oggetto della domanda, fosse ultimata entro il termine legale e coincidesse con quella attualmente esistente.
- Gli effetti di una conferenza di servizi sono circoscritti all’oggetto e ai poteri esercitati nel relativo procedimento: una conferenza concernente una concessione demaniale non sostituisce il titolo edilizio in sanatoria e non accerta automaticamente la regolarità urbanistico-edilizia o la condonabilità dei manufatti.
- Il principio del contrarius actus richiede omogeneità funzionale tra l’atto precedente e quello successivo. Non occorre una nuova conferenza di servizi quando l’amministrazione non ritira né modifica l’atto conferenziale, ma esercita un autonomo potere, fondato su diversa normativa e diretto a decidere un distinto procedimento di condono.
- Il ritardo dell’amministrazione nella definizione di una domanda di condono non sana l’assenza dei requisiti sostanziali, non genera di per sé un affidamento tutelabile sull’accoglimento e non obbliga l’amministrazione a convertire o valutare d’ufficio la domanda secondo una successiva disciplina di condono mai tempestivamente attivata.
- Gli atti amministrativi e le autorizzazioni rilasciati per finalità demaniali, concessorie, sanitarie o di gestione dell’attività non equivalgono a titolo edilizio e non impediscono il successivo diniego del condono quando manchi la prova dei presupposti propri della sanatoria straordinaria.
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