Sentenza n. 10/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione n. 84 del 10 giugno 2025 del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico (comunicata con nota, anch'essa qui impugnata) con cui è stata disposta ed approvata l'aggiudicazione, in favore della controinteressata M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.r.l., della gara per l'affidamento della durata di tre anni del "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Amaroni (CZ) per 36 mesi. CIG: B616BE4E22"; - del successivo provvedimento con cui il Responsabile dell'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, ha reso noto che la gara è stata aggiudicata alla M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso ai provvedimenti sopra indicati e, in particolare, del Verbale di ammissione del 24 aprile 2025, del Verbale seduta riservata del 28 maggio 2025 e del Verbale di aggiudicazione del 29 maggio 2025 in tutte le parti in cui è stata ammessa, valutata, ritenuta regolare e congrua l'offerta dell'odierna controinteressata, nonché nella parte in cui è stata proposta l'aggiudicazione in favore di M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.r.l.; con conseguente adozione di ogni provvedimento necessario a garantire piena effettività alla richiesta di tutela giurisdizionale avanzata dalla ricorrente, dichiarando, anche sotto forma del riconoscimento del risarcimento danni in forma specifica, l'obbligo della stazione appaltante di escludere dalla gara la concorrente M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.I.l., nonché di disporre l'aggiudicazione della gara a favore della medesima ricorrente Ecoservizi s.r.l., con declaratoria di inefficacia del contratto in ipotesi stipulato medio tempore con l'attuale aggiudicataria, statuendo l'obbligo per la stazione appaltante di stipulare il contratto con l'odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio triennale di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in favore dell’impresa controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la violazione degli artt. 70, comma 4, lett. a), e 108, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e contraddittorietà. In particolare, ha contestato l’ammissione e la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la quale, nell’ambito del criterio A1 relativo alla completezza e accuratezza del progetto, aveva previsto servizi di pulizia delle spiagge libere e fatto riferimento a fasce costiere e pinete litoranee, sebbene il Comune interessato non avesse sbocco sul mare. Secondo la ricorrente, tale errore avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’offerta in quanto non conforme ai documenti di gara oppure, in subordine, l’attribuzione di zero punti per il criterio A1, anziché 24 punti su 30. È stata inoltre dedotta una disparità di trattamento rispetto al punteggio attribuito all’offerta della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto ammissibile la censura relativa al punteggio, chiarendo che la discrezionalità tecnica della commissione e i limiti del sindacato giurisdizionale attengono alla fondatezza nel merito, non all’ammissibilità del motivo. Nel merito, ha escluso che i riferimenti alle spiagge e alle fasce costiere integrassero una difformità sostanziale dell’offerta tale da determinarne l’inammissibilità ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. La disposizione deve essere interpretata restrittivamente e l’inammissibilità opera per una difformità totale dalle regole di redazione dell’offerta, tale da renderla non valutabile; nel caso concreto l’offerta conteneva comunque la prescritta proposta tecnico-organizzativa. Quanto al punteggio, il riferimento errato alla pulizia delle spiagge riguardava soltanto due pagine di una relazione di 47 pagine e poteva essere ricondotto a un testo precedentemente utilizzato e non integralmente adattato. L’errore non rendeva inattendibile l’intero progetto né giustificava l’attribuzione di zero punti, prevista per un progetto sostanzialmente omesso, del tutto incompleto o inadeguato. Il punteggio di 24 su 30 non è stato ritenuto affetto da macroscopica illogicità o irragionevolezza, anche perché il punteggio non massimo poteva avere già tenuto conto dell’errore. È stata altresì esclusa la disparità di trattamento, non essendo stata prodotta l’offerta della ricorrente né formulate censure comparative su ulteriori elementi dei progetti. Ecoservizi è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre oneri e accessori di legge, in favore dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara.
La previsione deve essere interpretata restrittivamente, alla luce dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato; l’inammissibilità richiede una difformità sostanziale e totale dalle regole di redazione dell’offerta, tale da renderla non valutabile, non un mero errore materiale o refuso.
art. 108, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
Norma indicata dalla ricorrente quale parametro di legittimità, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
art. 1 d.lgs. n. 36/2023
Il principio del risultato è richiamato quale criterio orientativo dell’interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità dell’offerta.
art. 3 d.lgs. n. 36/2023
Il principio della fiducia è richiamato quale criterio orientativo dell’interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità dell’offerta.
art. 13 del disciplinare di gara
Prevede la presentazione dell’offerta attraverso la piattaforma e la suddivisione della documentazione in amministrativa, tecnica ed economica.
art. 16 del disciplinare di gara
Impone che l’offerta tecnica contenga una proposta tecnico-organizzativa riferita ai criteri e sub-criteri di valutazione.
art. 18.1 del disciplinare di gara
Individua il criterio A1, relativo alla completezza del progetto e all’accuratezza dei dettagli, con un punteggio massimo di 30 punti.
Massime di principio
- La causa di inammissibilità dell’offerta non conforme ai documenti di gara prevista dall’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 deve essere interpretata restrittivamente: non ogni inesattezza o refuso determina l’inammissibilità, occorrendo una difformità sostanziale e complessiva dalle regole di redazione dell’offerta, tale da renderla non valutabile ai fini della selezione.
- Un errore materiale contenuto in una parte limitata dell’offerta tecnica non determina l’esclusione quando il documento, considerato nel suo complesso, contiene la proposta tecnico-organizzativa richiesta e resta valutabile dalla commissione.
- Nelle gare da aggiudicare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della commissione sui punteggi sono espressione di discrezionalità tecnica e possono essere sindacate soltanto in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o parzialità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- L’attribuzione di zero punti per un criterio qualitativo presuppone che la proposta sia sostanzialmente omessa, del tutto incompleta o inadeguata rispetto agli standard richiesti; un’inaccuratezza circoscritta a una parte minima della relazione non è sufficiente, di per sé, a giustificare tale punteggio.
- La disparità di trattamento nell’attribuzione dei punteggi non può essere desunta dalla sola presenza di un refuso nell’offerta di un concorrente, ma richiede una comparazione concreta tra le offerte e la dimostrazione di situazioni omogenee trattate diversamente.
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