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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31806/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una condomina aveva agito contro il condominio per ottenere l'esecuzione delle opere necessarie a eliminare infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal terrazzo di copertura dell'edificio e il risarcimento dei danni alla propria unità immobiliare. Il condominio aveva chiamato in causa l'impresa che aveva eseguito i lavori di rifacimento del terrazzo, per essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda. In primo grado il tribunale aveva condannato l'impresa appaltatrice all'esecuzione dei lavori e al risarcimento dei danni, rigettando la domanda verso il condominio; in appello, su impugnazione della danneggiata, la corte territoriale aveva invece condannato anche il condominio, in solido con l'appaltatore, all'esecuzione dei lavori e al risarcimento. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte di cassazione non li esamina nel merito perché rileva l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata via PEC, ma nel termine ex art. 369 c.p.c. non aveva depositato la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e, per la notifica telematica, i messaggi PEC di spedizione e ricezione con le relative ricevute; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c., così da escludere l'applicazione dell'orientamento che consente di prescindere dal deposito della sentenza notificata quando l'impugnazione sia comunque tempestiva.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione del condominio. Precisa che, quando il ricorrente afferma di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare entro il termine dell'art. 369, comma 1, c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; se la notifica è avvenuta via PEC, devono essere prodotti anche i messaggi di spedizione e ricezione con le ricevute. Nel caso concreto era stata depositata solo copia della sentenza di appello, senza la documentazione della notifica telematica. La Corte richiama anche Sezioni Unite n. 8312/2019 sul deposito della documentazione PEC. Poiché nessuno degli intimati ha svolto difese, nulla viene disposto sulle spese. Viene inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    deve trarsi tale conseguenza ... qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione

    se il ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica della sentenza, deve depositarne tempestivamente copia autentica con la relata; in caso contrario il ricorso è improcedibile

  • art. 325 c.p.c.

    il ricorso risulta essere stato notificato solo in data 31/12/2021, e quindi oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.

    la notificazione del ricorso oltre il termine breve impedisce di invocare l'esenzione dal deposito della copia notificata della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

    la declaratoria di improcedibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma richiamata come fonte dell'obbligo di contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazione respinta o improcedibile

  • art. 700 c.p.c.

    Introdotti anche due procedimenti ex art. 700 c.p.c., all'esito dei quali era ordinato alla ditta appaltatrice di eseguire i lavori necessari

    richiamato solo per descrivere la fase cautelare del giudizio di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il deposito ex art. 369 c.p.c. deve comprendere la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; la mancanza di tale documentazione comporta improcedibilità.
  • Quando la notifica della sentenza impugnata è avvenuta a mezzo PEC, ai fini della procedibilità del ricorso devono essere depositati anche i messaggi di spedizione e ricezione con le relative ricevute, perché solo così è verificabile la rituale notificazione.
  • L'eventuale sanatoria o tolleranza del mancato deposito della sentenza notificata opera solo se il ricorso è stato comunque proposto nel termine breve decorrente dalla pubblicazione; se l'impugnazione è tardiva, tale principio non può essere invocato.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso legittima, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 con obbligo di ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniParti comuniAppalto
RamiProcesso civileCondominioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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