Sentenza n. 6243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - SEZ. IV n. 10489/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta del Comune ritenuta elusiva dell'obbligo di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 10489/2025, con riavvio del procedimento relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10489/2025, che aveva accolto l'appello contro il diniego dell'autorizzazione paesaggistica semplificata richiesta per il ripristino della recinzione di alcuni terreni qualificati come fondo chiuso ai sensi dell'art. 15, comma 8, l. 157/1992. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e dell'obbligo di dare puntuale esecuzione al giudicato, sostenendo che la nota comunale del 24 gennaio 2026, con cui era stato comunicato il riavvio del procedimento senza indicazione di una specifica decorrenza, fosse elusiva della sentenza, poiché il riavvio avrebbe dovuto decorrere dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha inoltre sostenuto che il nuovo procedimento dovesse fondarsi sul materiale istruttorio già acquisito, senza necessità di richiedere nuove osservazioni, e ha contestato l'affermazione comunale secondo cui la sentenza non avrebbe imposto obblighi specifici quanto al tipo di recinzione o a prescrizioni tecniche vincolanti. Con memoria non notificata del 19 maggio 2026, la società ha altresì chiesto una pronuncia sull'esecuzione della condanna alle spese di 5.000 euro contenuta nella sentenza ottemperanda, prospettando la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha dedotto di essere creditore della società per tributi locali dell'importo di 42.000 euro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Comune ha adottato il 7 febbraio 2026 l'autorizzazione paesaggistica secondo le modalità originariamente richieste dalla società, dando quindi esecuzione alla sentenza ottemperanda. La richiesta concernente la condanna alle spese contenuta nella memoria del 19 maggio 2026 è stata dichiarata inammissibile: trattandosi di censura nuova, non proposta nel ricorso introduttivo e non meramente illustrativa dei motivi originari, essa avrebbe ampliato il thema decidendum in violazione del termine decadenziale e del contraddittorio. In considerazione dell'evoluzione del procedimento, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 3.000 euro oltre accessori. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice verifica l'esecuzione del giudicato amministrativo.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione alle sentenze amministrative e la tutela azionabile mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 15, comma 8, l. 157/1992
“L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.”
La disposizione è richiamata per descrivere la qualificazione dei terreni come fondo chiuso e il contesto sostanziale dell'autorizzazione paesaggistica richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione da parte dell'amministrazione dell'atto conforme agli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza eseguita determina la cessazione della materia del contendere, quando non residuino questioni attuali sulla corretta esecuzione del giudicato.
- La memoria non notificata non può introdurre una domanda o una censura nuova, non contenuta nel ricorso introduttivo; essa può soltanto illustrare i motivi già ritualmente dedotti, senza ampliare il thema decidendum né eludere i termini decadenziali e il principio del contraddittorio.
- La condanna alle spese può essere posta a carico dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza anche quando la controversia sia definita per cessazione della materia del contendere, qualora l'evoluzione del procedimento renda riconducibile all'amministrazione la necessità del giudizio.
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