Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. 9281 del 19 maggio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, n. 9281 del 19 maggio 2026, favorevole al ricorrente di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della difesa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone il contenuto delle articolate censure d'appello né l'oggetto sostanziale della controversia, ma indica che l'amministrazione appellante ha dedotto motivi diretti a contestare la decisione di primo grado e ha allegato l'esigenza cautelare di sospenderne gli effetti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare contenuta nell'appello. In sede di prima delibazione, pur lasciando impregiudicato il fumus delle articolate censure, ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora. In particolare, non è emerso un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, anche perché l'amministrazione può comunque recuperare le somme oggetto della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il dispositivo qualifica formalmente la decisione come rigetto dell'appello, ma la motivazione riguarda la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale in appello; la sospensione della sentenza è stata negata per insufficiente dimostrazione del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; l'insufficiente prova del pregiudizio grave e irreparabile è di per sé idonea a giustificare il rigetto della domanda cautelare.
  • Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando l'eventuale esborso di somme può essere successivamente recuperato dall'amministrazione, poiché tale possibilità esclude, in linea di principio, l'irreparabilità del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.