Ordinanza n. 2580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. 9281 del 19 maggio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, n. 9281 del 19 maggio 2026, favorevole al ricorrente di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della difesa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone il contenuto delle articolate censure d'appello né l'oggetto sostanziale della controversia, ma indica che l'amministrazione appellante ha dedotto motivi diretti a contestare la decisione di primo grado e ha allegato l'esigenza cautelare di sospenderne gli effetti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare contenuta nell'appello. In sede di prima delibazione, pur lasciando impregiudicato il fumus delle articolate censure, ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora. In particolare, non è emerso un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, anche perché l'amministrazione può comunque recuperare le somme oggetto della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il dispositivo qualifica formalmente la decisione come rigetto dell'appello, ma la motivazione riguarda la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale in appello; la sospensione della sentenza è stata negata per insufficiente dimostrazione del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; l'insufficiente prova del pregiudizio grave e irreparabile è di per sé idonea a giustificare il rigetto della domanda cautelare.
- Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando l'eventuale esborso di somme può essere successivamente recuperato dall'amministrazione, poiché tale possibilità esclude, in linea di principio, l'irreparabilità del pregiudizio.
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