Cassazione Civile, Ordinanza n. 05321/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento di un’impresa individuale operante nel settore agricolo, poi confermata in reclamo dalla corte d’appello. Successivamente il fallito ha proposto revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello fosse viziata da errore di fatto perché avrebbe ritenuto insussistente la prova dell’estensione del terreno in affitto e, più in generale, avrebbe erroneamente valutato i contratti di affitto e subaffitto di fondo rustico depositati in giudizio, ai fini della qualificazione dell’attività come agricola e non commerciale. La corte territoriale ha dichiarato inammissibile la revocazione, rilevando che non vi era stata omessa considerazione dei documenti, ma solo una valutazione del loro contenuto e della loro irrilevanza probatoria; ha inoltre richiamato ulteriori elementi, come l’informativa della Guardia di Finanza e l’entità dei debiti erariali, per escludere la natura agricola dell’attività e la decisorietà del dedotto errore. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza di revocazione per asserita incompatibilità del consigliere estensore, che aveva partecipato anche alla decisione revocanda, invocando gli artt. 51 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU; dall’altro la nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che la corte d’appello non avesse realmente spiegato perché i contratti prodotti non fossero stati considerati decisivi e si fosse limitata a una difesa d’ufficio della precedente sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la dedotta incompatibilità del giudice che aveva partecipato alla decisione revocanda non determina nullità automatica del provvedimento, salvo che vi sia un interesse proprio e diretto del magistrato nella causa; negli altri casi il vizio è deducibile solo con tempestiva istanza di ricusazione, che nel caso concreto non era stata proposta. Sul secondo motivo ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello non fosse apparente, perché la corte territoriale aveva espressamente esaminato i contratti di affitto e subaffitto e aveva spiegato che il ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese, per mancata difesa delle parti intimate, ma è stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
reclamo ex art. 18 l. fall.
è il rimedio utilizzato contro la sentenza dichiarativa di fallimento, poi seguito da revocazione della decisione di appello
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto revocatorio richiede un vero e proprio errore percettivo; non ricorre quando si contesti la valutazione di documenti già esaminati dal giudice
art. 51 c.p.c.
la violazione dell’obbligo di astensione non comporta nullità del provvedimento, salvo interesse proprio e diretto del giudice; negli altri casi va fatta valere con ricusazione
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa necessità di terzietà e di motivazione effettiva; la Corte non ravvisa violazioni
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancanza di imparzialità del giudice; la Corte non ne ricava un’incompatibilità automatica
art. 2135 cod. civ.
richiamato ai fini della distinzione tra attività agricola e attività commerciale e del requisito della connessione delle attività connesse
art. 1, comma 1, l. fall.
indica il presupposto soggettivo della fallibilità, al cui accertamento rileva la prova dell’attività commerciale eventualmente svolta
art. 1, comma 2, l. fall.
richiamato per il superamento della soglia di fallibilità attraverso l’entità dei debiti
art. 2697, comma 2, cod. civ.
pone a carico di chi invoca l’esenzione dal fallimento l’onere di provare i presupposti dell’attività agricola
art. 132 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè non idonea a far comprendere il fondamento della decisione
art. 360, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia in cassazione dei vizi di nullità della sentenza e del procedimento
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’incompatibilità del magistrato che abbia partecipato alla decisione impugnata non determina, di regola, nullità della sentenza; la censura va fatta valere mediante ricusazione, salvo che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa.
- L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non ricorre quando la censura investe la valutazione del contenuto di documenti effettivamente esaminati dal giudice, poiché in tal caso si deduce un errore di giudizio e non un errore percettivo.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente in forma grafica, non consente di individuare il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente il mero dissenso della parte rispetto alla valutazione di merito compiuta.
- Ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo, chi contesta la natura agricola dell’attività deve allegare e dimostrare l’esistenza di un’attività commerciale autonoma o comunque eccedente il perimetro dell’art. 2135 c.c.; chi invoca l’esenzione deve provare i fatti costitutivi di tale qualificazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome, il vizio rivolto contro una sola di esse non è sufficiente a scardinare la decisione se le altre sono idonee a sorreggerla.
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