Sentenza n. 986/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 12 dicembre 2024, n. 792, limitatamente al pagamento della somma dovuta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, del 12 dicembre 2024, n. 792. Nelle more della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma riconosciuta a suo credito dalla sentenza, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge, nonché il contributo unificato. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, in considerazione della mancata costituzione del Ministero. Le spese sono state distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza, proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l’intervenuto pagamento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa risultante dal giudicato, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione in misura proporzionata alla definizione amministrativa della controversia.
- La mancata costituzione dell’Amministrazione può giustificare la dichiarazione di non ripetibilità della quota residua delle spese di lite, secondo quanto stabilito dal giudice nel caso concreto.
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