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Sentenza

Sentenza n. 411/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 183/23 emessa e pubblicata il 11.07.2023 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 14.07.2023, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o ritardata esecuzione da parte dell'Amministrazione della sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Udine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione il 14 luglio 2023, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato, sebbene dopo la proposizione della domanda giudiziale. Non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni di merito esaminate dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato e che, pertanto, non residuava una controversia da decidere. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del giudicato è intervenuta soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale; in tal caso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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