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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02186/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di VIA e dal successivo mancato rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e gestione di una centrale idroelettrica su un corso d’acqua in provincia di Belluno. La società proponente aveva impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il decreto regionale di diniego definitivo di VIA, i pareri negativi resi nel procedimento, il rigetto della proroga per presentare osservazioni e, poi, anche il diniego definitivo dell’autorizzazione unica. Il Tribunale superiore aveva respinto il ricorso. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione del giudicato e nullità della sentenza, perché il giudice avrebbe erroneamente valorizzato un precedente annullamento di una concessione riguardante un diverso corso d’acqua; (2) violazione della disciplina sulle misure di salvaguardia del piano di gestione delle acque e della normativa europea e nazionale sulle rinnovabili, sostenendo che la domanda avrebbe potuto essere esaminata e che la nuova concessione non sarebbe stata preclusa; (3) vizi di motivazione e violazioni di legge, deducendo che il giudice avrebbe fondato la decisione su una ricostruzione fattuale errata circa lo stato idrogeologico e la qualità del corpo idrico, nonché sull’asserita inattendibilità delle valutazioni amministrative; (4) errata applicazione del principio di precauzione e di non deterioramento, con contestazione della prevalenza data alla tutela ambientale rispetto all’interesse alla produzione da fonte rinnovabile; (5) falsa applicazione della disciplina sulle derivazioni e del principio di affidamento, sostenendo che la direttiva derivazioni non fosse applicabile al procedimento in corso e che non potesse essere utilizzata come criterio di valutazione. Le amministrazioni resistenti hanno anche proposto ricorsi incidentali condizionati, rimasti poi assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti, rispettivamente, contro un obiter dictum privo di decisività, contro una questione non decisiva rispetto alla ratio decidendi e contro censure che in realtà miravano a rivalutare il merito e i fatti, con formulazione inoltre non rispettosa dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione. Ha respinto il quarto motivo, affermando che nel settore delle acque il principio di non deterioramento, espressione del principio di precauzione, impone il diniego del progetto quando non ricorrano le condizioni derogatorie previste dalla disciplina unionale e nazionale; nel caso concreto il piano di gestione non contemplava deroghe per i corpi idrici interessati e il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le criticità idrogeologiche del sito. Ha respinto anche il quinto motivo, ritenendo legittimo l’uso, come ausilio tecnico istruttorio, della metodologia contenuta nella direttiva derivazioni, in assenza di evidenze della sua erroneità tecnico-scientifica o irragionevolezza, e osservando che non rilevava la sua applicabilità retroattiva come vincolo normativo. I ricorsi incidentali condizionati della Regione e della Provincia sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente principale è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del giudicato; la Corte ha escluso la decisività del punto perché la parte della sentenza contestata era un obiter dictum.

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    norma invocata dalla ricorrente in tema di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili; la Corte ha confermato che non consente di superare il divieto derivante dal principio di non deterioramento delle acque.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro della pretesa nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché riferita a un passaggio non decisivo.

  • art. 65, comma 7, d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente sulle misure di salvaguardia dei piani di bacino; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 6 delle misure di salvaguardia del PGDA

    invocato per sostenere la possibilità di fissare una soglia minima di superficie del bacino; la Corte ha ritenuto la doglianza estranea alla ratio decidendi.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di provvedere; la Corte non vi ha ravvisato incidenza sul diniego fondato su ragioni ambientali sostanziali.

  • art. 14-bis l. n. 241/1990

    richiamato per sostenere che le amministrazioni debbano indicare le modifiche necessarie ai fini dell’assenso; la Corte ha osservato che il tema era nuovo/non adeguatamente dedotto e, comunque, non superava le criticità ambientali non emendabili.

  • art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 152/2006

    la Corte richiama l’onere del proponente di illustrare nel SIA le soluzioni alternative, rilevando che tale onere non risultava assolto.

  • art. 4, par. 1, lett. a), dir. 2000/60/CE

    richiamato per il principio di non deterioramento; la Corte lo interpreta nel senso che gli Stati membri devono impedire il deterioramento dei corpi idrici superficiali, salvo le deroghe tassative previste.

  • art. 4, par. 7, dir. 2000/60/CE

    la Corte afferma che il divieto di deterioramento può essere superato solo in presenza delle condizioni derogatorie ivi previste, tra cui la specifica menzione delle motivazioni nel piano di gestione.

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 152/2006

    recepisce il principio di non deterioramento delle acque, qualificato come espressione del principio di precauzione.

  • art. 77, comma 10-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006

    richiamato come disciplina interna della deroga al principio di non deterioramento; la Corte ne evidenzia la natura eccezionale e condizionata.

  • art. 12-bis r.d. n. 1775/1933

    richiamato come norma che recepisce il principio di non deterioramento nel settore delle derivazioni idriche.

  • art. 191 TFUE

    richiamato come base del principio di precauzione, descritto come cardine della politica ambientale dell’Unione.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    richiamato insieme al principio di affidamento e ai criteri dell’azione amministrativa; non ha mutato l’esito del giudizio.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di ragionevolezza; non ha condotto all’accoglimento del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quanto ai limiti del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e ai vizi motivazionali deducibili.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte ha escluso che le doglianze consentissero una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non consente il riesame delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso un vizio rilevante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella critica alla motivazione.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di autosufficienza e onere di indicazione degli atti rilevanti a sostegno del ricorso.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l’onere di indicare il fatto storico, il dato da cui risulta e la sua decisività nelle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il vizio di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che occorre confrontare puntualmente la norma con la decisione impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce il rigoroso onere di allegazione e specificazione.

  • art. 103 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure sulla motivazione e sul sindacato giurisdizionale.

  • art. 5 d.P.R. n. 357/1997

    richiamato tra le norme ambientali e paesaggistiche invocate dalla ricorrente.

  • art. 6 d.P.R. n. 120/2003

    richiamato come norma modificativa dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997, nel quadro delle censure ambientali.

  • art. 2 d.m. n. 29/STA del 13 febbraio 2017

    base normativa dell’adeguamento metodologico delle Autorità di bacino per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono censurabili passaggi motivazionali che costituiscono meri obiter dicta, privi di decisività e di incidenza sul dispositivo.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una autonoma ratio decidendi, le questioni estranee a tale ratio sono inammissibili per difetto di interesse o di decisività.
  • Davanti alle decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, ma resta confinato ai vizi di violazione di legge e ai vizi motivazionali estremi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, separato e autosufficiente: non è ammissibile cumulare in modo confuso più censure eterogenee senza consentire il loro esame distinto.
  • Chi deduce un omesso esame di fatto decisivo deve indicare puntualmente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • Nel settore delle acque pubbliche il principio di non deterioramento dei corpi idrici, espressione del principio di precauzione, impone il diniego dell’intervento quando non ricorrano le condizioni eccezionali di deroga previste dalla normativa unionale e interna.
  • L’interesse alla produzione di energia da fonte rinnovabile non prevale automaticamente sulla tutela ambientale: il bilanciamento deve rispettare il vincolo primario di conservazione della qualità dei corpi idrici.
  • Le metodologie tecniche o linee guida adottate per la valutazione ex ante delle derivazioni idriche possono essere utilizzate come ausilio istruttorio, purché non siano dimostrate erronee o irragionevoli.
  • La proposta di soluzioni alternative all’impatto ambientale deve essere allegata dal proponente nello studio di impatto ambientale; in mancanza di alternative efficaci o documentate, il diniego può essere legittimamente confermato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

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