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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13529/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 10/10/2022 con cui, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione di stupefacenti), ricevendo la pena di 2 anni e 8 mesi e una multa, e la confisca della somma di €5.565,00 sequestrata. Due motivi: (1) violazione dell'art. 240 c.p. — la somma non costituirebbe profitto del reato e quindi non sarebbe assoggettabile a confisca; (2) violazione dell'art. 129 c.p.p. — la sentenza di patteggiamento non avrebbe motivato adeguatamente perché non si è pronunciato un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la confisca non sia stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. ma in base all'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/90, norma che consente l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. quando la condanna (anche per patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) riguarda i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (escluso il comma 5). La confisca è motivata non come profitto diretto del reato ma perché l'imputato, essendo disoccupato e privo di lecite fonti di reddito, non ha giustificato la provenienza della somma. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette una motivazione sintetica nella sentenza di patteggiamento: è sufficiente che risulti che il giudice abbia effettuato le valutazioni necessarie e, se dagli atti non emergono elementi concreti di cause di non punibilità, non è richiesta una motivazione analitica. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regime del giudizio abbreviato/patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena può essere motivata in forma sintetica e vincola l'imputato, quindi le censure sulla motivazione sono limitate quando il patto è stato accettato

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90

    Delitto di illecita detenzione di stupefacenti: la condanna per questa fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 85-bis del medesimo d.P.R., salvo il comma 5

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 85-bis

    art. 85-bis d.P.R. n. 309/90

    Consente, in caso di condanna per i reati di cui all'art. 73, l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. per la confisca quando l'imputato non è in grado di giustificare la provenienza di beni/denaro, anche se non qualificati come "profitto" diretto del reato

  • art. 240 c.p.

    Norma generale sulla confisca del profitto del reato; nel caso concreto la Corte ha escluso l'applicazione diretta dell'art. 240 perché la confisca è stata adottata sulla base dell'art. 85-bis del d.P.R. 309/90 e dell'art. 240-bis c.p.

  • art. 240-bis c.p.

    Prevede la confisca prevedibile anche quando non è provato il profitto diretto, applicabile secondo l'art. 85-bis d.P.R. 309/90 quando il condannato non giustifica la provenienza di beni/denaro

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina il proscioglimento e le cause di non punibilità; nella sentenza di patteggiamento il giudice deve valutare l'eventuale sussistenza delle cause di non punibilità, ma la motivazione può essere sintetica se dagli atti non emergono elementi concreti che suggeriscano tali cause

  • art. 616 c.p.p.

    Consente l'imposizione, in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, dell'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; applicata per l'importo di €3.000,00

Massime di principio

  • La confisca dei beni nei reati di stupefacenti può essere disposta non solo come "profitto" ex art. 240 c.p. ma anche in base all'art. 85-bis d.P.R. 309/90 con applicazione dell'art. 240-bis c.p. quando l'imputato non giustifica la provenienza dei beni.
  • Se la condanna deriva da patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la motivazione della sentenza può essere sintetica: è sufficiente che emerga che il giudice abbia compiuto le valutazioni richieste dalla legge, salvo che dagli atti non risultino elementi concreti che rendano necessaria una motivazione analitica.
  • Per contrastare la confisca basata sull'art. 85-bis/240-bis, il mezzo probatorio più efficace è dimostrare l'esistenza di lecite fonti di reddito o la provenienza lecita della somma sequestrata.
  • Non tutti i tipi di condanna per reati in materia di stupefacenti consentono l'applicazione dell'art. 85-bis: la norma è esclusa per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; in caso di dubbio occorre verificare la fattispecie contestata.
  • L'imputato che accetta il patteggiamento ha una limitata possibilità di censurare la motivazione della sentenza, perché la decisione riflette l'accordo raggiunto: le impugnazioni dirette a contestare la natura sintetica della motivazione sono spesso inammissibili salvo specifici elementi emergenti dagli atti.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o colposo, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque importante valutare la fondatezza formale dell'impugnazione prima di proporla.

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