Cassazione Penale, Sentenza n. 23862/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27.1.2022 che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto su somme e beni nella disponibilità della Secom Service. Il reato contestato era l'indicazione di elementi passivi fittizi (fatture per operazioni inesistenti) per gli anni d'imposta 2016-2017 ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione circa il periculum in mora, evidenziando l'ampio intervallo temporale (ultima condotta 2018, sequestro 1.6.2021) e l'assenza di atti dissipativi. Richiamava la sentenza SS.UU. n. 36959/2021 e la sospensione della pretesa tributaria concessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna (19.7.2021) come fatto nuovo idoneo a incidere sul periculum. Inoltre, in memoria depositata, il difensore ha dedotto violazione dell'art. 322-bis c.p.p. per mancata comunicazione del differimento della camera di consiglio, invocando la nullità del procedimento ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in sede di appello cautelare sia limitato ai motivi dedotti e alla verifica della presenza di fatti nuovi che incidano sul periculum; non si è dunque consentito un riesame pieno delle condizioni della misura. Il Tribunale di Ravenna aveva motivatamente escluso che la sospensiva tributaria costituisse fatto nuovo idoneo a mutare il quadro cautelare, rilevando l'incertezza sulla corrispondenza tra la cartella impugnata e le somme sequestrate e sottolineando la natura cautelare della sospensiva. Le censure sulla mancanza di motivazione circa atti dissipativi sono state giudicate irrilevanti perché avrebbero richiesto, previo riconoscimento di un fatto nuovo, una valutazione che non rientra nel perimetro del controllo d'appello cautelare esercitabile in cassazione. Le ulteriori doglianze sollevate con la memoria (mancata comunicazione del differimento) sono state ritenute inammissibili poiché non ricomprese nel motivo tempestivamente proposto e comunque incapaci di sanare il vizio d'impugnazione. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che individua la fattispecie di cui è accusato il rappresentante sociale (utilizzo di elementi passivi fittizi). Usata per qualificare il profitto del reato oggetto del sequestro.
art. 322-bis c.p.p.
Norma che disciplina il procedimento cautelare in sede di appello; il ricorso in cassazione non ha ritenuto ammissibile la censura connessa alla violazione di questa norma perché la doglianza relativa al differimento della camera di consiglio non era stata tempestivamente dedotta nei motivi di impugnazione.
art. 178 c.p.p.
Richiamata in relazione alla presunta nullità del procedimento per mancata partecipazione del difensore; la Corte ha rilevato l'inammissibilità della doglianza per essere nuova e non tempestivamente introdotta.
art. 180 c.p.p.
Richiamata unitamente all'art. 178 in tema di nullità; la Corte non ha accolto la doglianza perché non tempestiva e non ricompresa nel petitum dell'impugnazione.
art. 325 c.p.p.
Norma che limita il sindacato della Corte di Cassazione sugli atti del giudice dell'appello cautelare: la verifica riguarda la presenza di vizi di motivazione o di fatti nuovi che incidano sul periculum, ma non il riesame pieno delle condizioni della misura. Ha giustificato il rigetto dell'impugnazione sulla motivazione del Tribunale.
art. 311 c.p.p.
Norma che consente il deposito di memorie in udienza; la Corte ha ritenuto le doglianze introdotte con la memoria inammissibili per essere nuove e non riconducibili ai motivi originari.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la regolazione delle spese processuali a carico della ricorrente e per prevedere il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità non colposa.
Sentenza SS.UU. n. 36959/2021
Precedente richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di valutare se lo scopo di dispersione dei beni sia attuale; la Corte ha comunque ritenuto che la sospensiva tributaria e gli altri elementi non costituissero fatti nuovi idonei a mutare il periculum nel caso concreto.
Massime di principio
- Il sindacato sull'ordinanza che rigetta la revoca del sequestro preventivo in appello cautelare è limitato: il giudice verifica soprattutto l'assenza di vizi di motivazione e se siano emersi fatti nuovi idonei a incidere sul periculum; non è consentito un riesame pieno della misura.
- La semplice concessione della sospensiva in sede tributaria non equivale automaticamente a un fatto nuovo idoneo ad escludere il periculum in mora relativo a un sequestro finalizzato alla confisca; occorre dimostrare la corrispondenza puntuale tra la pretesa tributaria sospesa e le somme o beni sottoposti a sequestro e che la sospensiva abbia natura tale da incidere sull'effettiva pericolosità di dispersione.
- Per ottenere la revoca del sequestro è utile provare atti concreti a favore della stabilità patrimoniale (assenza di condotte dissipative, incapienza patrimoniale non contestabile, vincoli che impediscono la dispersione) e non limitarsi a contestazioni di carattere meramente cautelare o procedurale.
- In cassazione non è possibile ampliare il petitum introducendo nuove censure con memoria in udienza se queste non sono riconducibili ai motivi originari: le nuove doglianze saranno inammissibili per decadenza e per violazione dei limiti dell'impugnazione.
- Le doglianze procedurali (es. mancata comunicazione di differimento) devono essere tempestivamente sollevate nel quadro dell'impugnazione; se introdotte tardivamente rischiano di essere dichiarate inammissibili anche se fondate, salvo che non siano riconducibili ai motivi iniziali.
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