Cassazione Civile, Ordinanza n. 21616/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico emesso per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, con cui venivano contestati maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, valorizzando anche la disponibilità finanziaria del coniuge per giustificare gli incrementi patrimoniali. In appello, la CTR del Lazio aveva dichiarato inammissibile il gravame per asserita mancanza di specificità dei motivi e, comunque, aveva esaminato il merito confermando la decisione di primo grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto non specifici i motivi di appello, benché l’atto contenesse una chiara contestazione della sentenza di primo grado e della mancata considerazione delle disponibilità finanziarie familiari; 2) nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione, che dichiara l’inammissibilità dell’appello, e dispositivo, che statuisce sul rigetto; 3) nullità della sentenza per aver deciso nel merito nonostante la declaratoria preliminare di inammissibilità; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 210 e 213 c.p.c., 38 d.P.R. n. 600/1973 e 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto insufficienti le disponibilità finanziarie accumulate negli anni dal contribuente e dal coniuge, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse la copertura degli investimenti patrimoniali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per difetto di legittimazione processuale, poiché non parte del giudizio di appello e ormai estraneo al contenzioso tributario dopo l’istituzione delle agenzie fiscali. Nei confronti dell’Agenzia delle entrate ha accolto il ricorso nei limiti dei primi tre motivi, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello: l’atto di appello era sufficientemente specifico, perché, letto nel suo complesso, rendeva chiaro il devolutum e le ragioni della doglianza. È stato invece ritenuto inammissibile per carenza di interesse il quarto motivo, perché diretto contro argomentazioni sul merito svolte dalla CTR ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché esamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è la base normativa dell’accertamento sintetico; la Corte non la interpreta nel merito della pretesa fiscale, ma richiama la disciplina come presupposto della lite
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i motivi di appello non richiedono formule sacramentali, ma devono consentire di individuare in modo chiaro e univoco l’oggetto della contestazione e il devolutum
art. 156, comma 2, c.p.c.
viene invocato dal ricorrente per la nullità derivante da contrasto tra motivazione e dispositivo, ma la Corte non fonda su tale norma la decisione finale
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo volto a contestare la valutazione delle disponibilità finanziarie e l’onere probatorio in tema di giustificazione degli incrementi patrimoniali
art. 210 c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale norma sull’esibizione di documenti, nell’ambito della censura relativa alla prova delle disponibilità finanziarie
art. 213 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di acquisizione di informazioni/documenti da parte del giudice
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella valutazione del merito
Cass., Sez. U, 20 febbraio 2007, n. 3840
richiamata per il principio secondo cui è impugnabile la sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione sulla motivazione di merito resa ad abundantiam
Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2009, n. 1465
richiamata per il principio di non formalismo nell’appello tributario e per la sufficienza di una esposizione chiara, anche sommaria, delle ragioni di doglianza
Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2007, n. 1224
richiamata per affermare che i motivi specifici possono ricavarsi anche implicitamente dall’atto nel suo complesso, senza rigidi formalismi
Cass., Sez. 6-5, 22 gennaio 2016, n. 1200
richiamata per affermare che la riproposizione delle ragioni di impugnazione avverso l’atto impositivo soddisfa l’onere di specificità dell’appello nel processo tributario
Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2018, n. 30525
richiamata in continuità con il principio sulla specificità dell’appello tributario
Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2018, n. 32838
richiamata in continuità con il principio sulla specificità dell’appello tributario
Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30341
richiamata per confermare che la specificità dei motivi può desumersi dall’atto di appello considerato nel suo complesso
Cass., Sez. 1, 16 giugno 2020, n. 11675
richiamata sul difetto di interesse a censurare la motivazione di merito resa ad abundantiam
Cass., Sez. U, 1 febbraio 2021, n. 2155
richiamata sul medesimo principio relativo all’impugnazione della sola statuizione pregiudiziale
Cass., Sez. 5, 17 aprile 2011, n. 8177
richiamata sul difetto di legittimazione processuale del Ministero dell’economia e delle finanze nei giudizi tributari dopo l’istituzione delle agenzie fiscali
Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2008, n. 27452
richiamata sul difetto di legittimazione processuale del Ministero nei giudizi tributari
Massime di principio
- Nel processo tributario l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 non esige formule sacramentali: l’appello è specifico quando, letto complessivamente, consente di individuare in modo chiaro e univoco la parte della decisione censurata e le ragioni della critica, anche se i motivi sono esposti sinteticamente o per implicito.
- La riproposizione delle ragioni di contrasto all’atto impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, può integrare il requisito di specificità dell’appello tributario, in ragione del carattere devolutivo pieno del gravame.
- Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile l’impugnazione, le eventuali argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non possono essere validamente censurate se il ricorso investe solo quella parte della motivazione, perché manca l’interesse a impugnare una statuizione non decisiva.
- La legittimazione processuale nel contenzioso tributario spetta all’Agenzia delle entrate e non al Ministero dell’economia e delle finanze, se il Ministero non è stato parte del giudizio di merito ed è estraneo alla controversia dopo il riassetto delle agenzie fiscali.
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