Cassazione Penale, Sentenza n. 4882/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2023 del Tribunale di Roma (giudice dell'esecuzione) che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a più gruppi di reati (rapine, ricettazione, detenzione e porto di armi clandestine e reati correlati) commessi in periodi diversi (2007, 2010, 2011) e giudicati con sentenze divenute definitive. Il ricorrente denunciava errata applicazione degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso sulla base di elementi sintomatici (prossimità cronologica, identità del contesto territoriale, omogeneità dei reati e modalità esecutive, coinvolgimento di un complice e periodo di carcerazione). Con memoria il ricorrente ha inoltre eccepito nullità per omessa trasmissione alla difesa delle richieste del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito), invocandone la prevalenza sulla disciplina di cui all'art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità relativa all'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, precisando che quella norma riguarda procedimenti diversi (trattazione per la diversa trattazione) e che, nel procedimento davanti alla Corte di cassazione contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione, si applica la disciplina prevista dall'art. 611 c.p.p. Sul merito del vizio invocato, la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione: l'istanza difettava della prova dell'unicità del disegno criminoso. La sentenza di merito mostrava che i reati erano commessi a notevole distanza temporale e non sussisteva prova che l'imputato, al momento del primo reato, avesse già delineato il programma criminoso comprensivo dei successivi delitti. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la continuazione (vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni) e ha ritenuto che le condotte fossero frutto di scelte estemporanee, con precedenti penali dell'imputato coerenti con una scelta di vita delinquenziale. Per questi motivi ha confermato il rigetto dell'istanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
Parametro sostanziale per la continuazione: la Corte ha interpretato che per la sussistenza della continuazione è necessario che i reati attengano a un unico programma criminoso formulato nelle linee essenziali fin dall'origine, con l'elemento volitivo diretto al conseguimento del fine comune
art. 671 c.p.p.
Norma processuale che disciplina le istanze al giudice dell'esecuzione relative ad effetti della sentenza (tra cui la continuazione); il ricorso verteva sull'applicazione di tale disciplina in fase esecutiva
art. 666, comma 6, c.p.p.
Richiamato per indicare il regime delle impugnazioni avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione: si applicano le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di legittimità
art. 611 c.p.p.
Disciplina del procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione: la Corte ha ritenuto applicabile questa normativa al procedimento in esame (presentazione delle richieste del Procuratore generale fino a 15 giorni prima, facoltà per le parti di depositare memorie e repliche)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. con mod. dalla L. 18/12/2020, n.176)
Norma emergenziale richiamata dal ricorrente: la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso, precisando che riguarda decisioni sui ricorsi per la diversa trattazione (artt.127 e 614 c.p.p.) e non il procedimento in camera di consiglio ex art. 611 c.p.p.; pertanto l'eccezione di nullità è infondata
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n.150
Richiamato in relazione alla proroga temporale di applicabilità di disposizioni emergenziali; non ha determinato diversa valutazione sulla inapplicabilità dell'art. 23 d.l.137/2020 al procedimento di cassazione per l'esecuzione
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere ammende: applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00
art. 628 c.p. (rapina)
Articolo sostanziale relativo al reato di rapina: i reati oggetto della richiesta di continuazione includevano più fattispecie di rapina
art. 648 c.p. (ricettazione)
Articolo sostanziale relativo al reato di ricettazione: più episodi di ricettazione erano tra i reati contestati
legge 2 ottobre 1967, n.895
Normativa citata in relazione a specifiche fattispecie (presumibilmente norme penali o disposizioni collegate ai delitti di armi o reati connessi); richiamata tra le fonti dei reati contestati
legge 18 aprile 1975, n.110
Normativa sulla disciplina delle armi: citata in relazione ai reati di detenzione illegale e porto di arma clandestina contestati
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p., l'onere probatorio grava su chi ne chiede l'applicazione: serve dimostrare che i reati fanno parte di un 'unico programma criminoso' delineato fin dall'origine e non semplici atti ripetuti nel tempo
- I fattori sintomatici valutati dalla giurisprudenza sono essenziali: prossimità cronologica, collegamento causale, condizioni di tempo e luogo, modalità esecutive, omogeneità delle fattispecie e del bene giuridico leso. La mera somiglianza o il ripetersi di reati non basta
- Distanze temporali significative tra gli eventi possono escludere la continuazione, specie se non emergono elementi che dimostrino la previsione iniziale dei reati successivi nell'ambito di un unico progetto
- La presenza di precedenti penali dell'imputato può indicare una scelta di vita delinquenziale, ma da sola non prova l'esistenza di un disegno criminoso unitario
- In sede di impugnazione avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione la disciplina procedurale applicabile è quella dell'art. 611 c.p.p. (procedimento in camera di consiglio), pertanto norme emergenziali riferite ad altre fattispecie procedurali non sono automaticamente invocabili
- Le eccezioni procedurali basate su norme speciali o emergenziali vanno attentamente collegare al procedimento specifico: l'inapplicabilità formale di una norma non costituisce di per sé vizio della decisione se quella norma non regolamenta il procedimento impugnato
- Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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