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Ordinanza

Ordinanza n. 2241/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202604180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n. 464/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di appalto integrato per l'elettrificazione dei porti di Bari e Brindisi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Autorità di Sistema Portuale ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia e ha formulato in via incidentale domanda di sospensione della sua efficacia esecutiva. La controversia riguarda un appalto integrato, avente a oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di elettrificazione dei porti di Bari e Brindisi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di merito dell'appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. L'istanza cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 98 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione è fondata sul bilanciamento degli interessi contrapposti: in questa fase è stata ritenuta prevalente l'esigenza pubblica di realizzare più celermente l'opera di elettrificazione portuale. Il Collegio ha inoltre considerato la possibilità di assicurare tutela risarcitoria, anche per equivalente, alla parte appellata qualora risultasse vittoriosa nel giudizio di merito; tale parte riveste anche il ruolo di appellante incidentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalga l'esigenza pubblica di procedere più celermente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico.
  • Il bilanciamento cautelare può attribuire prevalenza all'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione di un'opera quando l'eventuale pregiudizio per la parte appellata sia suscettibile di essere compensato mediante tutela risarcitoria, anche per equivalente, all'esito del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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