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Ordinanza

Ordinanza n. 782/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del decreto di respingimento della richiesta di riesame del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- in data 01/10/2003, emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia Area 1- Ordine sicurezza – prot. uscita n. -OMISSIS- del 08/05/2024, notificato in pari data, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, preordinato, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo, nella parte in cui mantiene in vigore il divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti emesso con provvedimento prot. nr. -OMISSIS- in data 01/10/2003 nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202401109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riesame del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti adottato nel 2003

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell'8 maggio 2024 con cui la Prefettura ha respinto l'istanza di riesame del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti. Il diniego è stato motivato sulla base di elementi riferiti dalla Questura, tra cui la frequentazione del ricorrente con soggetti controindicati, gravati da precedenti per numerosi reati, nonché il suo asserito coinvolgimento in un'operazione antimafia, con riferimento alla contestazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente ha contestato il proprio coinvolgimento nelle vicende richiamate. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge inoltre che, per ammissione della Questura, dal casellario giudiziale e dai carichi pendenti non risultava alcun elemento a carico dell'interessato.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. Ha onerato l'amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una puntuale relazione e la documentazione istruttoria acquisita nel procedimento, comprendente: le circostanze di tempo e luogo dei controlli di polizia nei quali il ricorrente sarebbe stato trovato in compagnia dei soggetti controindicati, con le generalità di questi ultimi; gli elementi di dettaglio posti a fondamento dell'asserito coinvolgimento del ricorrente nell'operazione antimafia. L'acquisizione è stata ritenuta necessaria anche alla luce dell'assenza di risultanze nel casellario giudiziale e nei carichi pendenti. La discussione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 64 e 65 c.p.a.

    Sono richiamati quali fondamento del potere del giudice di disporre l'acquisizione di chiarimenti, documenti e una relazione istruttoria necessari alla decisione.

  • art. 416-bis c.p.

    È richiamato quale delitto associativo al quale il ricorrente sarebbe stato asseritamente ritenuto responsabile nell'ambito di un'operazione antimafia; l'ordinanza dispone l'acquisizione degli elementi posti a fondamento di tale coinvolgimento, senza pronunciarsi sulla responsabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi è fondata su frequentazioni con soggetti controindicati e su un asserito coinvolgimento in vicende antimafia, il giudice può disporre l'acquisizione puntuale delle circostanze fattuali e della documentazione istruttoria poste a base della valutazione amministrativa.
  • La documentazione istruttoria deve consentire di verificare concretamente le circostanze di tempo e luogo dei controlli di polizia, l'identità dei soggetti frequentati e gli elementi specifici posti a fondamento dell'asserito coinvolgimento dell'interessato in operazioni antimafia.
  • L'assenza di risultanze nel casellario giudiziale e nei carichi pendenti costituisce un elemento rilevante ai fini della completezza dell'istruttoria giudiziale sulla legittimità del divieto di detenzione di armi, rendendo necessaria la verifica delle ulteriori informazioni utilizzate dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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