Sentenza n. 407/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota prot n. 7370/U del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 28 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 28 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di 28 ore di frequenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituzione scolastica aveva assegnato al minore 22 ore settimanali di insegnante di sostegno, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto a un sostegno per l'intero orario settimanale di frequenza, pari a 28 ore, con conseguente condanna dell'amministrazione all'assegnazione di un docente specializzato con rapporto 1:1. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato la redazione del Piano Educativo Individualizzato. Successivamente, il medesimo interessato aveva impugnato anche il PEI, che confermava l'assegnazione di 22 ore, ottenendo l'accoglimento di tale ricorso con altra sentenza, recante condanna dell'amministrazione ad assegnare un insegnante di sostegno con rapporto 1:1. La difesa ha quindi dichiarato che tale decisione aveva soddisfatto il bene della vita perseguito nel presente giudizio e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la successiva sentenza di accoglimento relativa all'impugnazione del PEI e la conseguente condanna dell'amministrazione all'assegnazione di un insegnante di sostegno con rapporto 1:1 avessero soddisfatto la pretesa sostanziale azionata anche nel presente giudizio. Il Collegio ha osservato che era altamente probabile l'avvenuta assegnazione del sostegno per l'intero orario, coerentemente con la dichiarazione della parte ricorrente. Le spese sono state compensate per evitare una duplicazione rispetto al giudizio successivo, nel quale l'amministrazione era già stata condannata alle spese e che riguardava il medesimo bene della vita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto in materia di trattamento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento nel caso di diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una successiva pronuncia giurisdizionale relativa a un atto sopravvenuto soddisfa integralmente il medesimo bene della vita perseguito con il ricorso originario, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere, purché tale sopravvenuta soddisfazione risulti dalla dichiarazione della parte e dagli elementi processuali disponibili.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa in un giudizio successivo può giustificare la compensazione delle spese nel giudizio divenuto privo di oggetto, quando una condanna alle spese sia già stata pronunciata nel diverso giudizio avente a oggetto il medesimo bene della vita, così da evitare indebite duplicazioni.
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