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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26202/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata dal Mazza avverso la sentenza di condanna all'ergastolo per omicidio. Il ricorrente deduceva che l'istanza si fondava esclusivamente su "prove sopravvenute" (dichiarazioni testimoniali raccolte ex art. 327-bis c.p.p. e fotografie) già allegate all'istanza, che la Corte aveva valutato in modo parcellizzato e anticipando valutazioni di merito, ritenendo le dichiarazioni tardive e soggettivamente inattendibili per essere rese da parenti/amici, nonché affermando che le prove non erano allegate integralmente.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio. Ha constatato che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere non allegate le dichiarazioni (in realtà presenti nei verbali 327-bis), aveva compiuto una valutazione anticipata di merito circa l'inidoneità delle nuove prove e aveva adottato presunzioni generali di inattendibilità per la tardività e per i rapporti di parentela/amicizia dei dichiaranti, valutazioni non ammesse nella fase di ammissibilità se non emergono segni di manifesta inaffidabilità "ictu oculi". L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi.

Norme richiamate

  • art. 634 c.p.p.

    Disciplina la declaratoria di inammissibilità delle istanze di revisione; il giudice valuta sommariamente l'ammissibilità senza anticipare il giudizio di merito

  • art. 630 c.p.p.

    Regola la revisione del giudicato per la scoperta di nuove prove; qui richiamato per delineare l'orizzonte cognitivo del giudice nella fase preliminare

  • art. 633 comma 1 c.p.p.

    Stabilisce l'onere di allegazione dell'istante: nella fase preliminare è sufficiente dimostrare la serietà della prospettiva probatoria mediante allegazioni e documenti idonei; non è richiesta la prova completa riservata al merito

  • art. 327-bis comma 2 c.p.p.

    Prevede l'attività investigativa difensiva e la redazione di verbali contenenti dichiarazioni che possono costituire "prove nuove" da allegare all'istanza di revisione

Massime di principio

  • Nella fase di ammissibilità della revisione il giudice compie una valutazione sommaria e astratta dell'idoneità delle nuove prove a incidere sul giudicato, senza anticipare un approfondito giudizio di merito.
  • L'onere di documentazione dell'istante si considera assolto se sono prodotte allegazioni e documenti idonei a mostrare la serietà della prospettiva probatoria; non è richiesto che la prova sia già definitivamente acquisita.
  • Le dichiarazioni tardive o rese da parenti/amici possono essere valutate nella loro attendibilità, ma non può essere applicata una presunzione assoluta di inattendibilità: tali elementi richiedono l'escussione nel contraddittorio e la ricerca di eventuali riscontri, salvo che sussistano segni evidenti di inaffidabilità "ictu oculi".
  • Il giudice non può rifiutare l'ammissibilità per il solo motivo che le nuove prove sarebbero incoerenti con elementi oggettivi già emersi, salvo che la loro inconferenza sia evidente e manifestissima senza bisogno di approfondimenti.
  • Se l'organo di merito sostiene che determinati atti o dichiarazioni non sono stati prodotti ma questi risultano effettivamente allegati, l'errore di fatto compromette la decisione di inammissibilità e può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • In presenza di prove riconducibili a un alibi o a circostanze alternative rilevanti, il corretto filtro di ammissibilità impone la comparazione sommaria con il compendio originario, evitando di anticipare valutazioni sulla credibilità che spettano al giudizio di merito.

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