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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06556/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il magistrato era stato contestato per omissione nel controllo della durata della custodia cautelare, con ritardo nella declaratoria di inefficacia della misura che ha comportato una detenzione "sine titulo" dell'imputato per 222 giorni. Le censure del ricorrente vertevano sull'identificazione del giudice competente (art. 91 disp. att. c.p.p. vs art. 279 c.p.p.), sull'irrilevanza delle difficoltà organizzative e sulla possibile applicazione dell'esimente di scarsa rilevanza ex art. 3-bis d.lgs. 109/2006, nonché sulla presunta applicabilità retroattiva della lex mitior per il regime disciplinare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Sezione disciplinare ha confermato la responsabilità disciplinare del Dott. Tringali per violazione del dovere di diligenza e per il danno ingiusto costituito dalla prolungata privazione della libertà personale. È stata ritenuta corretta l'interpretazione dell'art. 91 disp. att. c.p.p. secondo cui, durante la pendenza del ricorso per cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (persona fisica) è competente per i successivi provvedimenti cautelari; il fatto che il magistrato fosse stato assegnato al fascicolo quale supplente ad acta non esclude la sua competenza quando il fascicolo è rimasto nella sua disponibilità e quando ha compiuto atti successivi (es. provvedimento di scarcerazione e dichiarazione di inefficacia). La corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3-bis in ragione della rilevanza della lesione al bene giuridico (libertà personale) e della durata significativa della detenzione sine titolo; ha altresì escluso che oneri di lavoro o disorganizzazione dell'ufficio scriminino la responsabilità. È stato inoltre detratto dal computo del danno il periodo 17.9.2019-4.10.2019 durante il quale l'imputato era soggetto ad altra pena detentiva. Le doglianze sul principio di retroattività della lex mitior sono state respinte in linea con la giurisprudenza che esclude una regola generale di retroattività per le sanzioni disciplinari/ amministrative.

Norme richiamate

  • art. 91 disp. att. c.p.p.

    individua il giudice competente a decidere sulle misure cautelari durante la pendenza del ricorso per cassazione nel "giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"; norma specificativa della nozione di "giudice che procede" prevista dall'art. 279 c.p.p.

  • art. 279 c.p.p.

    fornisce la nozione generale del "giudice che procede" per le misure cautelari; la disposizione viene integrata e specificata dall'art. 91 disp. att. in relazione alle diverse fasi del procedimento

  • art. 3-bis d.lgs. 109/2006

    esimente della "scarsa rilevanza" che può escludere la responsabilità disciplinare solo in ipotesi particolari in cui la lesione al bene giuridico specifico sia di lieve entità; nel caso è stata esclusa in concreto data la durata e la gravità della detenzione sine titulo (222 giorni)

  • art. 2, comma 1, lett. a) e g) d.lgs. 109/2006

    illeciti disciplinari contestati: lett. a) (danno ingiusto) e lett. g) (negligenza inescusabile) per la ritardata declaratoria di inefficacia della custodia cautelare

  • art. 525 c.p.p.

    norma sull'immutabilità del giudice per la sentenza; richiamata per distinguere i casi in cui è richiesta identità fisica del giudice rispetto alla natura incidentale delle misure cautelari, fermo restando il criterio specificatore di art. 91 disp. att.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.c.

    norme procedurali di carattere amministrativo/organizzativo (scheda, comunicazioni) richiamate come elementi dimostrativi dell'attività tenuta dal giudice per monitorare lo stato del procedimento

  • Giurisprudenza (Sez. Un. n. 17985/2021, n. 2323/2020, n. 17120/2019, n. 4887/2017 e altre)

    orientamenti consolidati che impongono al magistrato l'obbligo di vigilare regolarmente sulla persistenza delle condizioni di custodia cautelare e che escludono che la laboriosità, le difficoltà organizzative o il disinteresse di terzi scriminino la responsabilità disciplinare

  • Sez. Un. n. 24309/2023 (su lex mitior)

    principio che esclude, in via generale, la retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative/disciplinari, richiedendo una valutazione concreta di compatibilità con i criteri convenzionali (criteri Engel) prima di riconoscere retroattività

Massime di principio

  • Durante la pendenza del ricorso per cassazione il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato resta competente per le misure cautelari: tale competenza può ricadere sulla persona fisica che ha adottato il provvedimento quando il fascicolo resta nella sua disponibilità e quando egli compie atti successivi sul procedimento
  • Grava sul magistrato l'obbligo continuativo di vigilare sulla scadenza dei termini massimi della custodia cautelare: il mancato controllo che determini detenzione "sine titulo" integra responsabilità disciplinare per danno ingiusto e negligenza inescusabile
  • Difficoltà organizzative, carichi di lavoro o inefficienze di cancelleria non costituiscono di per sé scriminanti o cause esimenti rispetto alla responsabilità disciplinare del magistrato
  • L'esimente di "scarsa rilevanza" ex art. 3-bis d.lgs. 109/2006 è applicabile solo in ipotesi molto particolari e dopo valutazione concreta dell'effettiva lesione al bene giuridico specifico; detenzioni di lunga durata difficilmente rientrano nell'esimente
  • In caso di sovrapposizione temporale con altra pena legittima, il periodo facente capo a tale altra pena va sottratto dal calcolo della detenzione "sine titulo" ai fini della quantificazione del danno
  • La retroattività della lex mitior alle sanzioni disciplinari non è automatica: per le sanzioni amministrative/disciplinari occorre una valutazione in concreto della compatibilità con i parametri costituzionali ed europei prima di applicare norme più favorevoli in via retroattiva

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