Cassazione Civile, Sentenza n. 06607/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c. (effetto preclusivo del giudicato) per aver il giudice regionale ritenuto non applicabile il precedente giudicato formato con le sentenze n. 291/2017 e n. 720/2017, in quanto - secondo i ricorrenti - il giudice aveva errato nel distinguere gli atti impugnati (solleciti/avvisi vs ingiunzioni) senza considerare l'identità del rapporto tributario e della pretesa impositiva e senza valutare l'operatività del principio del ne bis in idem
La decisione
la Corte ha ritenuto il motivo fondato nella parte relativa agli anni 2010-2013: ha accertato l'esistenza di precedenti sentenze (n. 291/2017 e n. 720/2017) riguardanti i medesimi contributi consortili per le annualità 2010-2013 e, applicando il principio del ne bis in idem (art. 39 c.p.c. richiamato), ha dichiarato improcedibile il processo limitatamente alle pretese relative agli anni 2010-2013. Per l'anno 2014 non risultando precedenti pronunce favorevoli ai ricorrenti, la Corte ha rigettato la domanda su tale annualità (quindi la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio solo nella parte relativa agli anni 2010-2013 e confermata per il 2014). Ha disposto inoltre la compensazione integrale delle spese processuali
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata quale motivo di cassazione per vizio di diritto (violazione di norme sul giudicato); la Corte ha ritenuto il motivo fondato nei termini indicati dai ricorrenti in relazione all'effetto preclusivo del giudicato
art. 2909 c.c.
riferimento alla disciplina della cosa giudicata e del suo effetto preclusivo; la Corte ha riconosciuto che le pronunce anteriori, certificate, avevano deciso sulla stessa pretesa relativa agli anni 2010-2013 e pertanto impedivano una nuova decisione sulla stessa res
art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ha richiamato il carattere tassativo dell'elenco degli atti tipici impugnabili, ma ha ribadito la possibilità di una interpretazione estensiva: atti non espressamente indicati possono comunque essere impugnati se manifestano una pretesa tributaria determinata; tuttavia l'adozione successiva di un atto tipico assorbe e rende irrilevante il giudizio sull'atto facoltativo
art. 124 disp. att. c.p.c.
norma sulla certificazione della sentenza; la Corte ha considerato rilevanti le certificazioni prodotte che attestavano la definizione delle sentenze precedenti e ne spiegavano l'effetto preclusivo
art. 39 c.p.c.
richiamato come fondamento processuale del principio ne bis in idem (divieto di pronunciare due volte sulla stessa domanda); la Corte lo ha utilizzato per dichiarare l'improcedibilità delle pretese già decise
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
richiamata in giurisprudenza come causa dell'allargamento della giurisdizione tributaria e, dunque, della necessità di interpretare estensivamente la tutela del contribuente in ordine agli atti che manifestano la pretesa tributaria
Massime di principio
- Se una pretesa tributaria è già stata decisa con sentenza definitiva, i giudizi successivi sulla stessa pretesa sono improcedibili per effetto del ne bis in idem (art. 39 c.p.c. e art. 2909 c.c.)
- L'elencazione degli atti tipici impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 è tassativa ma non esclude che atti atipici o solleciti che manifestano la medesima pretesa possano essere impugnati; tuttavia l'adozione successiva dell'atto tipico (es. ingiunzione o cartella) assorbe la cognizione e rende irrilevante il giudizio sull'atto facoltativo
- La mancata impugnazione di un atto facoltativamente impugnabile non «cristallizza» automaticamente la pretesa: il contribuente può contestare la stessa pretesa in un successivo atto tipico; ma se l'atto tipico viene poi impugnato il giudizio su quello prevale
- Per valutare la cosa giudicata è decisiva la produzione della sentenza precedente munita di certificazione (ex art. 124 disp. att. c.p.c.); la prova del passaggio in giudicato può rendere improcedibile il successivo giudizio
- In casi analoghi è fondamentale verificare per quali annualità esistono precedenti pronunce definitive e circoscrivere l'oggetto del giudizio alle sole annualità non ancora giudicate definitivamente
- Quando si impugna un provvedimento tributario facoltativo è prudente, per il contribuente, impugnare anche l'eventuale successivo atto tipico per evitare il consolidamento della pretesa impositiva
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