Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per cinque anni scolastici, nella misura di 500 euro annui, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che, nel dicembre 2025, il Ministero aveva accreditato la somma spettante, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha adempiuto alla sentenza durante il giudizio, accreditando alla ricorrente quanto dovuto. Il giudice ha però rilevato che l'adempimento era tardivo e che tale circostanza confermava l'incontestata fondatezza della pretesa azionata. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha quindi condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. L'adempimento spontaneo è stato considerato ai fini della riduzione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un'adeguata soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente alla pronuncia azionata in ottemperanza nel corso del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, conferma la fondatezza della pretesa del ricorrente ai fini della regolazione delle spese.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adempimento spontaneo dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, con eventuale riduzione correlata all'adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.