DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2026, n. 115
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 e rafforza la disciplina italiana contro la tratta di esseri umani: amplia i reati e le ipotesi di sfruttamento, introduce il nuovo reato di approfittamento della vittima, potenzia coordinamento, formazione, indennizzo e raccolta dati, e adegua le misure di tutela per le vittime, con particolare attenzione a stranieri, minori non accompagnati e raccordo con la protezione internazionale. Diverse norme decorrono dal 2026.
Recepimento direttiva UE sulla tratta di esseri umani e protezione vittime
Recepimento della direttiva UE sulla tratta di esseri umani
Il decreto adegua l’ordinamento interno alla direttiva (UE) 2024/1712 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. L’intervento è ampio e tocca il codice penale, la disciplina dell’immigrazione, le misure di assistenza, il coordinamento istituzionale, l’indennizzo e i flussi informativi.
Estensione dell’ambito delle condotte di sfruttamento
La disciplina penale viene aggiornata per ricomprendere in modo espresso nuove forme di sfruttamento, con particolare attenzione alle condotte connesse alla produzione e diffusione di materiale sessuale digitale e ad altre fattispecie illecite emergenti.
- Nell’articolo 600 c.p. e nell’articolo 601 c.p. viene inserito, tra le forme di sfruttamento, anche la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale.
- Restano espressamente comprese ulteriori finalità di sfruttamento, tra cui accattonaggio, maternità surrogata, matrimonio forzato, adozione illegale e prelievo di organi.
- Viene introdotto un nuovo reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta: chi sfrutta le prestazioni di una persona sapendo che è vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 c.p. è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa da 500 a 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
- Per l’aggravante dell’articolo 602-ter c.p. si aggiunge il caso in cui l’autore abbia diffuso o agevolato la diffusione, tramite internet o altri mezzi di comunicazione, di immagini, video o altro materiale sessuale relativo alla vittima.
- Le misure di protezione previste dall’articolo 609-decies c.p. sono estese anche al nuovo reato di cui all’articolo 601.1 c.p.
Protezione delle vittime straniere e minori non accompagnati
Il decreto rafforza il raccordo tra tutela antitratta e disciplina dell’immigrazione, valorizzando il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e garantendo una tutela specifica ai minori stranieri non accompagnati.
- Quando la vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 c.p. è straniera, resta ferma l’applicabilità dell’articolo 18 del testo unico immigrazione.
- Ai minori stranieri non accompagnati è garantita una tutela particolare: non possono essere collocati in strutture per adulti e devono ricevere assistenza da servizi locali in coordinamento con gli enti del programma unico.
- Per tali minori è previsto un programma specifico di assistenza con adeguata accoglienza, supporto psico-sociale, sanitario e legale, oltre a progetti individualizzati di integrazione e soluzioni di lungo periodo anche dopo la maggiore età.
Formazione degli operatori
La riforma insiste sulla formazione specialistica degli operatori pubblici e giudiziari, in modo da migliorare l’emersione dei casi di tratta e la tutela delle vittime.
- Nei percorsi formativi delle amministrazioni competenti devono essere previsti moduli periodici e specialistici sulla tratta per i pubblici ufficiali e per gli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali.
- Nelle linee programmatiche annuali per la Scuola superiore della magistratura devono essere inserite iniziative formative specifiche sulla tratta, sul quadro sovranazionale e interno, sull’emersione dei reati, sulla tutela dei diritti umani e sulla protezione delle vittime costrette a compiere atti illeciti come conseguenza diretta dei reati subiti.
- La formazione deve riguardare anche le condotte realizzate mediante internet o altre reti e mezzi di comunicazione.
Indennizzo delle vittime di tratta
Viene modificata la disciplina del Fondo per l’indennizzo delle vittime di tratta, con revisione di importi, termini e condizioni di accesso.
- L’indennizzo è fissato in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro per ciascuna vittima, nei limiti della disponibilità del Fondo e del numero di istanze presentate.
- Dall’importo sono detratti gli eventuali importi già erogati a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, restando salve eventuali provvidenze più favorevoli previste da altre norme.
- La domanda va presentata entro due anni dalla sentenza non definitiva di condanna.
- Se l’autore del reato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel relativo procedimento, la domanda va presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
- Nei casi di sentenza di assoluzione o di archiviazione, il termine è ridotto a sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o dal provvedimento di archiviazione.
- È abrogato il comma 2-sexies dell’articolo 12 della legge n. 228 del 2003.
- Le nuove regole sui termini si applicano solo alle domande riferite a provvedimenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del decreto.
Coordinamento nazionale anti-tratta e governance
Il Dipartimento per le pari opportunità viene formalmente investito delle funzioni di coordinatore nazionale anti-tratta e viene creato un assetto di governance più strutturato.
- Il Dipartimento per le pari opportunità svolge funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi di prevenzione sociale, assistenza e programmazione delle risorse.
- È previsto il monitoraggio delle tendenze del fenomeno tramite raccolta dati statistici, con supporto ISTAT e collaborazione delle amministrazioni competenti e del servizio di pronta assistenza.
- Il coordinatore nazionale presenta al coordinatore anti-tratta dell’Unione europea una relazione biennale sui risultati del monitoraggio.
- Presso il Dipartimento sono istituiti una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato tecnico anti-tratta, senza oneri aggiuntivi e senza compensi o rimborsi per i componenti.
- È istituito un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza, attivo 24 ore su 24, multilingue, per primo orientamento e supporto alle vittime segnalate tramite numero nazionale e canali digitali correlati.
Misure nel settore immigrazione e periodo di recupero
Le modifiche all’articolo 18 del testo unico immigrazione rendono più esplicito il collegamento fra emersione della tratta, assistenza e rilascio del permesso di soggiorno, introducendo anche un periodo di recupero e riflessione.
- Le misure del programma unico sono riconosciute a vittime presunte e identificate, anche indipendentemente dal luogo di sfruttamento.
- Le misure devono essere attuate in modo consensuale e informato, con approccio centrato sulla vittima e sensibile a genere, disabilità e minori.
- In presenza di indicatori oggettivi di tratta, violenza o grave sfruttamento emersi nel Meccanismo Nazionale di Referral, gli enti del programma unico devono essere informati e, se ne ricorrono i presupposti, attivare le misure di competenza e comunicare al questore il rilascio di un attestato nominativo valido per un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni.
- Durante tale periodo non può essere eseguito il rimpatrio, salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, e restano garantite le misure transitorie.
- Alla scadenza del periodo, se sussistono i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno; resta salva la possibilità di chiedere protezione internazionale.
- In attesa del permesso, lo straniero può soggiornare legittimamente e lavorare dopo 45 giorni dalla domanda, se il ritardo non è imputabile al richiedente, fino a eventuale comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza sui motivi ostativi.
Piano nazionale, referral e protezione internazionale
La legge istituisce un quadro programmatorio e procedurale più dettagliato per l’emersione e la tutela delle vittime, integrando il sistema della tratta con quello della protezione internazionale.
- È previsto un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento, adottato con delibera del Consiglio dei ministri su proposta delle autorità competenti e previa intesa in Conferenza unificata.
- Il Piano è elaborato almeno ogni cinque anni dal Coordinatore nazionale anti-tratta con il contributo del Comitato tecnico e deve contenere obiettivi strategici, prevenzione, contrasto investigativo e penale, assistenza alle vittime, cooperazione interistituzionale e transfrontaliera, oltre a procedure di monitoraggio e valutazione.
- È adottato il Meccanismo Nazionale di Referral con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di pari opportunità, per favorire identificazione tempestiva, segnalazione delle presunte vittime, protocolli multi-agenzia, complementarità con la protezione internazionale e sostegno transfrontaliero.
- Per i richiedenti protezione internazionale per i quali emergano indicatori di tratta o di schiavitù/servitù si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.
- La procedura di identificazione e referral si applica anche nell’ambito dell’accoglienza e della procedura di protezione internazionale, inclusa la fase giurisdizionale.
- Gli enti del programma unico devono essere coinvolti sin dalle prime fasi di accesso al territorio per i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi.
- Allo straniero devono essere fornite informazioni, in lingua comprensibile, sul periodo di recupero e riflessione, sul permesso di soggiorno ex articolo 18 e sulla possibilità di ottenere protezione internazionale.
Raccolta dati e monitoraggio statistico
La normativa introduce obblighi di trasmissione e aggregazione dei dati, finalizzati al monitoraggio nazionale ed europeo del fenomeno.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno il coordinatore nazionale trasmette alla Commissione europea i dati statistici dell’anno precedente.
- I dati devono riguardare vittime registrate, identificate o presunte, persone indagate, imputate, rinvii a giudizio o non luogo a procedere, condanne irrevocabili e sentenze definitive, con disaggregazione per sesso, età, cittadinanza e forma di sfruttamento.
- Le amministrazioni competenti inviano i dati a ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno; il Ministero della giustizia trasmette entro la stessa data i dati di sua competenza.
- È autorizzata per il 2026 una spesa di 200.000 euro per adeguare i sistemi applicativi e statistici del Ministero della giustizia.
Spese di giustizia e responsabilità degli enti
Il decreto estende l’impatto del nuovo reato anche sul piano processuale e della responsabilità degli enti.
- Nelle disposizioni sulle spese di giustizia, il beneficio è esteso al nuovo articolo 601.1 c.p.
- Nel decreto legislativo n. 231 del 2001, per il nuovo delitto di cui all’articolo 601.1 è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote.
- In caso di condanna per tale delitto si applicano anche sanzioni interdittive per una durata non inferiore a sei mesi.
- Gli oneri relativi alle modifiche sulle spese di giustizia sono quantificati in 268.800 euro annui a decorrere dal 2026.
Copertura finanziaria
Le nuove misure sono finanziate tramite riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, con clausola generale di invarianza finanziaria per gli altri interventi, salvo quanto espressamente previsto per gli articoli sulla raccolta dati e sulle spese di giustizia.
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