DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2026, n. 122
Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna il d.lgs. 231/2007 alla luce della direttiva (UE) 2024/1640: ridefinisce i soggetti che accedono ai dati sulla titolarità effettiva, distingue accessi da parte delle autorità, dei soggetti obbligati e di chi ha un legittimo interesse, introduce esclusioni per casi eccezionali e riorganizza i diritti di segreteria. Riforma anche il sistema notarile di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio.
Modifiche alla disciplina antiriciclaggio e accesso ai dati sulla titolarità effettiva
Modifiche alla disciplina antiriciclaggio e accesso alla titolarità effettiva
Il provvedimento interviene in modo organico sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per adeguarlo alla nuova cornice europea in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il fulcro della riforma riguarda l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e la nuova organizzazione dei flussi informativi verso autorità, soggetti obbligati e portatori di legittimo interesse.
Adeguamento dei rinvii normativi e abrogazione del vecchio regime
Sono aggiornati numerosi rinvii interni del d.lgs. n. 231 del 2007, sostituendo il riferimento all’articolo 21 con il nuovo articolo 21-bis nei punti in cui si individuano le autorità abilitate all’accesso. Contestualmente, vengono abrogati diversi commi dell’articolo 21, che risultano superati dal nuovo assetto.
Accesso da parte delle autorità
Il nuovo articolo 21-bis disciplina un accesso immediato, diretto, non filtrato e senza previa comunicazione al titolare effettivo, alle informazioni contenute nelle sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese. L’accesso è riconosciuto a:
- Ministero dell’economia e delle finanze, autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA e Guardia di finanza;
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- autorità giudiziaria, nei limiti delle proprie attribuzioni;
- Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza per il contrasto a evasione e frodi fiscali;
- Comitato di sicurezza finanziaria;
- AMLA per analisi congiunte;
- EPPO, OLAF, Europol ed Eurojust nei casi previsti.
Le modalità tecniche e operative sono demandate a convenzioni tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale e le singole amministrazioni coinvolte. Le misure devono includere conservazione dei dati, tracciamento delle operazioni, valutazione d’impatto privacy e controlli interni indipendenti.
Accesso da parte dei soggetti obbligati
Il nuovo articolo 21-ter consente ai soggetti obbligati antiriciclaggio di accedere tempestivamente ai dati sulla titolarità effettiva solo per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. L’accesso richiede accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria.
La richiesta di accreditamento è telematica e deve contenere:
- appartenenza a una o più categorie di soggetti obbligati;
- dati identificativi e PEC del richiedente, e del legale rappresentante se persona giuridica;
- autorità o organismo di autoregolamentazione competente;
- finalità del trattamento connessa all’adeguata verifica.
L’accreditamento vale due anni; ogni variazione dello status o la cessazione devono essere comunicate entro dieci giorni. I soggetti accreditati possono designare delegati interni, restando responsabili dell’uso conforme dei dati.
Il gestore del sistema informativo nazionale mette a disposizione funzionalità dedicate e adotta misure tecniche di sicurezza. I soggetti obbligati devono inoltre segnalare le incongruenze tra i dati del Registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica; le segnalazioni sono consultabili dalle autorità abilitate, con anonimato del segnalante. La consultazione non esonera dalla valutazione del rischio e dall’adozione di misure adeguate, e va conservata prova dell’iscrizione o un estratto idoneo.
Accesso dei soggetti con legittimo interesse
Il nuovo articolo 21-quater apre l’accesso a persone fisiche e giuridiche che dimostrino un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Sono previste categorie qualificate, tra cui giornalisti, enti del Terzo settore, ricercatori, operatori di Paesi terzi, autorità estere omologhe, amministrazioni competenti su registri societari, fondi UE, PNRR, appalti pubblici e fornitori di servizi antiriciclaggio.
Per tali soggetti sono accessibili solo alcune informazioni essenziali sul titolare effettivo, mentre per talune categorie è consentito anche l’accesso a dati storici e alla descrizione dell’assetto proprietario o di controllo. L’accesso avviene via telematica o, in alternativa, presso lo sportello camerale; per alcune amministrazioni ed autorità è prevista l’esenzione dai diritti di segreteria.
Procedura di verifica del legittimo interesse
L’articolo 21-quinquies disciplina la domanda motivata di accesso e la verifica del legittimo interesse da parte della Camera di commercio competente. È prevista l’identificazione elettronica del richiedente, la valutazione della documentazione allegata e, per talune categorie già riconosciute in altri Stati membri, il riconoscimento della verifica estera.
La Camera di commercio decide entro dodici giorni lavorativi, con possibilità di proroga in caso di picco di richieste. In caso di esito favorevole, rilascia un certificato di accesso valido tre anni; per le richieste successive del medesimo soggetto la risposta deve arrivare entro sette giorni lavorativi. Il mantenimento del legittimo interesse è verificato ogni diciotto mesi, salvo sospetti di venir meno del requisito.
Sono previsti casi di rigetto, tra cui mancata documentazione, assenza di certificato valido, mancata prova del legittimo interesse, incompatibilità con il capo V del GDPR per richiedenti di Paesi terzi, sospetto di uso non coerente dei dati o sopravvenuta revoca. Sono previste anche revoca dell’accesso e tutela giurisdizionale amministrativa.
Esclusione o limitazione dell’accesso per circostanze eccezionali
Il nuovo articolo 21-sexies consente di escludere in tutto o in parte l’accesso quando ricorrono circostanze eccezionali che espongano il titolare effettivo a rischi sproporzionati di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, oppure quando il titolare effettivo sia minore o incapace.
Il titolare effettivo può presentare una dichiarazione motivata con allegata documentazione probatoria e PEC. La Camera di commercio valuta caso per caso, bilanciando rischio e interesse all’accesso. In caso di accoglimento parziale o diniego, il provvedimento è motivato e comunicato entro dodici giorni lavorativi; l’accesso, se parziale, non può avvenire prima di trenta giorni dalla comunicazione al controinteressato. Sono previsti dati statistici annuali sui dinieghi e specifiche cautele di segregazione e cifratura dei dati sensibili.
Diritti di segreteria e documentazione
L’articolo 21-septies conferma l’applicazione del decreto ministeriale 20 aprile 2023 per importi e voci dei diritti di segreteria e prevede futuri aggiornamenti con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF. I diritti si applicano alle comunicazioni/variazioni/conferme dei dati sulla titolarità effettiva e agli accessi dei soggetti obbligati e dei soggetti con legittimo interesse, salvo le esenzioni previste.
Riforma dell’organismo notarile di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio
L’articolo 34-bis sostituisce la disciplina del sistema notarile, istituendo presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio. I notai devono alimentare una banca dati con atti, dati e informazioni rilevanti, oltre alle informazioni utili per prevenire e individuare attività di riciclaggio e alle segnalazioni di operazioni sospette.
L’organismo analizza i dati, restituisce flussi di riscontro, supporta i notai nelle valutazioni e promuove la qualità e tempestività degli scambi con la UIF. Ministero dell’economia e delle finanze, UIF, Guardia di finanza, DNA e DIA hanno accesso ai dati secondo modalità fissate da decreto. Il Consiglio nazionale del notariato resta responsabile della promozione e del controllo dell’osservanza degli obblighi, con linee guida e regole tecniche da adottare entro termini specifici.
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