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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2026, n. 123

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Normativa italiana26G00141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il d.lgs. n. 20/2024 rafforzando i poteri del Garante disabili: estende controlli e funzioni nelle strutture dedicate, introduce pareri non vincolanti su atti generali, amplia la legittimazione ad agire in giudizio e adegua dotazioni di personale e consulenze. Prevista invarianza finanziaria.

Modifiche all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Modifiche all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il decreto interviene in modo mirato sul d.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, rafforzando le funzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e precisandone gli strumenti di intervento amministrativo e processuale.

Ambito delle funzioni di vigilanza e controllo

Le modifiche ampliano il perimetro dell’azione del Garante, specificando che esso opera non solo per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e per il monitoraggio dell’applicazione della Convenzione ONU, ma anche per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilità, in coerenza con l’articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione.

È inoltre previsto espressamente che il Garante eserciti le proprie funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, ferma restando la disciplina già prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 146/2013.

Poteri consultivi e rapporti con le amministrazioni

Tra le nuove attribuzioni viene introdotta la possibilità, su richiesta delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, di rendere pareri non vincolanti su regolamenti e atti di natura generale che incidano direttamente e immediatamente sui diritti delle persone con disabilità.

Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta. Viene inoltre estesa ai riferimenti internazionali la previsione già esistente relativa alle attività di promozione e raccordo del Garante.

Tutela in caso di mancata ottemperanza

Se non vengono rispettate le indicazioni o gli esiti dell’attività del Garante, è previsto che questi possa agire in giudizio, anche chiedendo la nomina di un commissario ad acta nei casi di mancata ottemperanza.

La disciplina processuale è rafforzata prevedendo specifiche ipotesi di legittimazione ad agire:

  • per l’annullamento di atti o provvedimenti non conformi, o solo in modo inadeguato, al parere reso dal Garante;
  • contro l’inerzia rispetto alle indicazioni cronoprogrammatiche;
  • per il mancato recepimento di proposte di misure provvisorie;
  • per l’annullamento di regolamenti e atti generali difformi dal parere sui regolamenti;
  • nei casi previsti dall’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 198/2009.

È inoltre stabilito che, se la persona interessata ha già promosso autonomamente un giudizio nelle forme indicate dal codice del processo amministrativo o dal d.lgs. n. 150/2011, il Garante può intervenire in quel giudizio. Per i giudizi promossi dal Garante si applica il rito abbreviato previsto per le speciali controversie dal codice del processo amministrativo.

Organizzazione e risorse

Il provvedimento modifica anche la dotazione di personale dell’Autorità, riducendo il numero complessivo di unità non dirigenziali e ridistribuendo le categorie, e amplia fino a 15 unità il limite massimo previsto per il ricorso a determinati incarichi o collaborazioni esterne, secondo la disciplina del decreto originario.

Clausola finanziaria

Le amministrazioni interessate devono attuare le nuove previsioni utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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