DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2026, n. 117
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva un testo unico che riordina la disciplina delle imposte sui redditi, riprendendo e coordinando le disposizioni vigenti. Gli articoli riportati disciplinano presupposto, soggetti, base imponibile e categorie reddituali, determinazione del reddito e dell’imposta, deduzioni e detrazioni. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; alcune modifiche alle detrazioni per familiari si applicano dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi
Il decreto approva il testo unico delle disposizioni legislative sulle imposte sui redditi, con l’obiettivo di riordinare in un corpus unitario la disciplina vigente. Il testo fornito riporta le regole generali dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le principali disposizioni su reddito imponibile, deduzioni e detrazioni.
Entrata in vigore e decorrenza
Il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia richiamate nell’aggiornamento del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, è indicata l’applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Presupposto, soggetti passivi e residenza
Il presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi, in denaro o in natura, appartenenti alle categorie previste dal testo unico. Sono soggetti passivi le persone fisiche residenti e non residenti.
Ai fini fiscali, una persona è residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche considerando le frazioni di giorno, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: ha la residenza civilistica in Italia, ha in Italia il domicilio — inteso come luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari — oppure è presente nel territorio dello Stato. Si presumono residenti, salvo prova contraria, le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente. La medesima presunzione vale per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto ministeriale.
Per le società e le associazioni considerate dal testo, la residenza sussiste quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, si trova in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. La direzione effettiva consiste nell’assunzione continuativa e coordinata delle decisioni strategiche; la gestione ordinaria nel compimento continuativo e coordinato degli atti della gestione corrente.
Base imponibile e redditi esclusi
Per i residenti, il reddito complessivo comprende tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili; per i non residenti comprende soltanto i redditi prodotti in Italia. I redditi indicati dalla legge sono assoggettati a tassazione separata, salvo le specifiche eccezioni previste.
Sono esclusi dalla base imponibile:
- i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
- gli assegni destinati al mantenimento dei figli, nei limiti risultanti dai provvedimenti giudiziari; se il provvedimento non distingue le quote, metà dell’assegno corrisposto anche per il coniuge si considera destinata ai figli;
- gli assegni familiari, l’assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi e alle condizioni di legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e le borse di studio erogate dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi internazionali;
- determinati redditi da lavoro dipendente dei marittimi residenti in Italia, imbarcati per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, con le esclusioni previste per specifiche navi;
- gli onorari dei componenti degli uffici elettorali.
Imputazione dei redditi in ambito familiare e associato
I redditi dei beni in comunione legale sono imputati ai coniugi per metà ciascuno, o secondo la diversa quota stabilita con convenzione; i proventi dell’attività separata spettano integralmente al coniuge che li ha prodotti. I redditi dei beni del fondo patrimoniale sono imputati per metà a ciascun coniuge, salvo i casi in cui, cessata la comunione, siano attribuiti per intero al coniuge superstite o a quello cui compete in via esclusiva l’amministrazione. I redditi dei beni dei figli minori soggetti a usufrutto legale sono imputati per metà a ciascun genitore, o per intero all’unico genitore titolare dell’usufrutto.
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti sono imputati ai soci, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. In assenza di una diversa determinazione risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti; se questi non sono determinati, si presumono uguali. Il testo equipara, ai fini reddituali, le società di armamento, le società di fatto e le associazioni professionali senza personalità giuridica alle forme societarie indicate, secondo le rispettive caratteristiche.
Nelle imprese familiari, fino al 49 per cento del reddito dichiarato dall’imprenditore è imputato ai familiari che abbiano svolto lavoro continuativo e prevalente, in proporzione alla partecipazione agli utili. Occorrono un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, sottoscritti prima dell’inizio del periodo d’imposta, che identifichino i familiari e il rapporto di parentela o affinità; la dichiarazione dell’imprenditore deve indicare le quote e attestare la loro proporzionalità al lavoro effettivo, mentre ogni familiare deve attestare nella propria dichiarazione di aver prestato attività continuativa e prevalente. Ai fini fiscali sono familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Categorie reddituali e proventi illeciti
I redditi si classificano in redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi. I proventi sostitutivi di redditi e le indennità risarcitorie per perdita di redditi assumono la categoria del reddito sostituito o perduto, salvo le indennità per invalidità permanente o morte. Gli interessi moratori e quelli per dilazione seguono la categoria del credito da cui derivano.
I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono sempre redditi d’impresa, qualunque sia la fonte o l’oggetto sociale. I proventi derivanti da illeciti civili, penali o amministrativi sono ricondotti alla categoria reddituale pertinente, se non sottoposti a sequestro o confisca penale; quando la violazione comporta denuncia per un reato dal quale può derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, l’autorità inquirente ne informa immediatamente l’Agenzia delle entrate.
Non sono deducibili i costi e le spese di beni o servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo quando il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o ricorrano i provvedimenti giudiziari indicati dalla norma. Se interviene una sentenza definitiva di assoluzione o una pronuncia definitiva di non luogo a procedere o di non doversi procedere nei casi previsti, spetta il rimborso delle maggiori imposte pagate per l’indeducibilità, con i relativi interessi.
Periodo d’imposta e determinazione del reddito
L’imposta è dovuta per anni solari e ciascun periodo dà luogo, in via generale, a un’obbligazione tributaria autonoma. L’imputazione temporale dei redditi segue le regole della relativa categoria. In caso di morte dell’avente diritto, i redditi tassabili secondo il criterio di percezione sono assoggettati a tassazione separata nei confronti degli eredi e legatari che li percepiscono, secondo le disposizioni richiamate.
Il reddito complessivo deriva dalla somma dei redditi delle diverse categorie, con sottrazione delle perdite da arti e professioni; non vi concorrono i compensi non ammessi in deduzione dalla norma richiamata. Le perdite delle società e associazioni indicate sono attribuite ai soci o associati secondo le rispettive quote; nelle società in accomandita semplice, le perdite eccedenti il capitale sociale rilevano soltanto per i soci accomandatari. Le perdite d’impresa e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice sono utilizzabili nei periodi d’imposta di produzione e successivi, entro il limite dell’80 per cento dei relativi redditi, fermo restando l’utilizzo integrale per la parte che trova capienza.
Redditi e perdite sono determinati separatamente per categoria, considerando il risultato netto dei cespiti appartenenti alla stessa. Gli importi in valuta estera sono convertiti al cambio del giorno di percezione o sostenimento, del giorno antecedente più prossimo oppure, in mancanza, al cambio del mese. I valori in natura sono determinati secondo il valore normale; per conferimenti o apporti in società o enti si considera il valore normale dei beni e dei crediti conferiti, con le regole specifiche per titoli negoziati e conferimenti proporzionali.
Il valore normale corrisponde, in via generale, al prezzo mediamente praticato in libera concorrenza per beni o servizi della stessa specie o similari, nel tempo e nel luogo pertinenti. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati si usa la media aritmetica dei prezzi dell’ultimo mese; per le partecipazioni non negoziate si fa riferimento proporzionalmente al patrimonio netto o, per enti di nuova costituzione, ai conferimenti; per gli altri titoli si utilizzano titoli comparabili negoziati o altri elementi obiettivi. Salvo diversa previsione, le regole sulle cessioni onerose si applicano anche alla costituzione o al trasferimento oneroso di diritti reali di godimento e ai conferimenti in società.
Oneri deducibili
Dal reddito complessivo si deducono, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi, gli oneri previsti dalla norma. Tra questi figurano gli oneri gravanti sui redditi immobiliari; le spese mediche e di assistenza specifica per persone con grave e permanente invalidità o menomazione; gli assegni periodici al coniuge risultanti da provvedimenti giudiziari, esclusa la quota destinata ai figli; gli assegni alimentari giudizialmente determinati e quelli dovuti per testamento o donazione modale.
Sono inoltre deducibili, secondo le condizioni previste:
- le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti; la parte non dedotta nell’anno della restituzione può essere dedotta negli anni successivi oppure può dar luogo a richiesta di rimborso secondo modalità ministeriali. Se le somme erano assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta e non costituiscono onere deducibile;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli facoltativi alla gestione pensionistica obbligatoria, inclusi quelli per ricongiunzione, nonché i contributi ai fondi specificamente indicati; è deducibile anche il 50 per cento della maggiorazione contributiva prevista dalla legge n. 207 del 2024;
- i contributi alle forme pensionistiche complementari e ai sottoconti italiani ed esteri dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), alle condizioni e nei limiti delle rispettive norme, anche per le forme istituite in Stati UE o SEE che consentano un adeguato scambio di informazioni;
- i contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti all’Anagrafe e operanti secondo mutualità e solidarietà, entro il limite complessivo di 3.615,20 euro, tenendo conto anche dei contributi di assistenza sanitaria richiamati. Per familiari fiscalmente a carico la deduzione spetta per la parte non dedotta da questi ultimi, nel limite complessivo previsto;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali; contributi, donazioni e oblazioni a favore delle ONG già idonee, entro il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; indennità di perdita dell’avviamento dovute al conduttore di immobili urbani destinati a usi diversi dall’abitazione;
- le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero, entro 1.032,91 euro, e quelle a favore delle confessioni e degli enti religiosi elencati, nei limiti e alle condizioni previsti dalle rispettive leggi;
- le spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione, nella misura del 50 per cento; le liberalità per oneri difensivi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato; le erogazioni a università, fondazioni universitarie, enti di ricerca e parchi pubblici indicati; il contributo per il riscatto dei corsi universitari di studio nei casi previsti.
Le spese mediche e di assistenza specifica possono essere dedotte anche se sostenute per persone indicate dall’articolo 433 del codice civile. La stessa estensione si applica ai contributi previdenziali per tali persone se fiscalmente a carico. Sono deducibili, fino a 1.549,37 euro, anche i contributi previdenziali versati per addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
Gli oneri specificamente indicati sostenuti da società semplici sono dedotti dai soci in proporzione alle quote di imputazione del reddito. Se concorrono al reddito il reddito dell’abitazione principale e quello delle pertinenze, è deducibile un importo fino alla rendita catastale, proporzionato al periodo di destinazione, alla quota di possesso e alle condizioni previste; la dimora abituale non si considera variata per ricovero permanente, se l’immobile non è locato. In caso di sospensione dei versamenti contributivi dovuta a calamità pubbliche, la deducibilità resta ferma quando prevista dalla legge e non è duplicata al momento del successivo versamento; è prevista una disciplina transitoria per i contributi sospesi prima del periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006.
Aliquote, imposta netta e detrazioni per familiari
L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni: 23 per cento fino a 28.000 euro; 33 per cento oltre 28.000 e fino a 50.000 euro; 43 per cento oltre 50.000 euro. L’imposta non è dovuta quando ricorrono le specifiche condizioni relative alla sola presenza di pensioni fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e abitazione principale con pertinenze, oppure quando i soli redditi fondiari indicati non superano complessivamente 500 euro. Dall’imposta lorda si sottraggono le detrazioni previste; dall’imposta netta si scomputano i crediti d’imposta spettanti. L’eccedenza dei crediti può essere riportata a diminuzione dell’imposta del periodo successivo o chiesta a rimborso in dichiarazione.
Le detrazioni per carichi familiari sono riconosciute, alle condizioni reddituali previste, per il coniuge non separato, per determinati figli e per ascendenti conviventi. La detrazione per il coniuge varia in funzione del reddito complessivo: è calcolata secondo le formule e gli importi previsti fino a 80.000 euro, con maggiorazioni di importo contenuto in specifiche fasce comprese tra 29.000 e 35.200 euro. Per ciascun figlio di età almeno pari a 21 anni e inferiore a 30 anni, o di almeno 30 anni con disabilità accertata, è prevista una detrazione nominale di 950 euro, modulata in base al reddito e al numero dei figli; la detrazione è normalmente ripartita tra i genitori, con regole specifiche per separazione, affidamento, incapienza o coniuge fiscalmente a carico. Per ciascun ascendente convivente è prevista una detrazione di 750 euro da ripartire tra gli aventi diritto e modulata sul reddito.
Le persone cui si riferiscono le detrazioni devono avere reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro; per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è 4.000 euro. Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non siano cittadini italiani, UE o di uno Stato SEE per familiari residenti all’estero. Sono rapportate ai mesi nei quali ricorrono le condizioni. Ai fini delle detrazioni, il reddito complessivo è calcolato escludendo quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. La norma precisa inoltre quali familiari rilevano quando altre disposizioni fiscali fanno riferimento ai soggetti indicati, anche nei casi in cui non spetti una detrazione.
Detrazioni per lavoro, pensione e altri redditi
Per i redditi di lavoro dipendente e per le categorie assimilate richiamate, è prevista una detrazione rapportata al periodo di lavoro: 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito, con importi minimi rispettivamente di 690 euro e, per i rapporti a tempo determinato, 1.380 euro; oltre 15.000 e fino a 28.000 euro la detrazione segue la formula indicata dalla legge; oltre 28.000 e fino a 50.000 euro è pari a 1.910 euro, ridotta progressivamente in funzione del reddito. Per redditi superiori a 25.000 e fino a 35.000 euro è prevista una maggiorazione di 65 euro.
Per i redditi di pensione è prevista una detrazione non cumulabile con quella da lavoro: 1.955 euro fino a 8.500 euro, con un minimo effettivo di 713 euro; oltre tale soglia e fino a 28.000 euro l’importo è determinato secondo la formula prevista; tra 28.000 e 50.000 euro è pari a 700 euro e decresce secondo il rapporto stabilito. È prevista una maggiorazione di 50 euro per redditi oltre 25.000 e fino a 29.000 euro.
Per gli ulteriori redditi specificamente elencati è riconosciuta una detrazione non cumulabile con quelle da lavoro e pensione: 1.265 euro fino a 5.500 euro di reddito, importi determinati secondo formula fino a 28.000 euro e 500 euro, con riduzione progressiva, oltre 28.000 e fino a 50.000 euro. La detrazione aumenta di 50 euro per redditi oltre 11.000 e fino a 17.000 euro. Per i redditi derivanti dagli assegni periodici al coniuge deducibili, si applica la detrazione prevista per le pensioni senza ragguaglio al periodo dell’anno. Le formule e le detrazioni sono calcolate sul reddito complessivo al netto del reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione richiamati, spetta inoltre una detrazione rapportata al periodo di lavoro: 1.000 euro per redditi oltre 20.000 e fino a 32.000 euro; oltre 32.000 e fino a 40.000 euro l’importo diminuisce secondo il rapporto previsto dalla legge.
Detrazione del 19 per cento per oneri: contenuto disponibile
Il testo fornito avvia la disciplina della detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli oneri elencati, se non deducibili nella determinazione dei redditi. Per i mutui agrari, la detrazione riguarda interessi passivi, oneri accessori e rivalutazioni da indicizzazione, entro i redditi dei terreni dichiarati.
Per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale la detrazione è ammessa fino a 4.000 euro di interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione, nel rispetto delle condizioni temporali di acquisto, stipula del mutuo e destinazione dell’immobile a dimora abituale. Sono stabilite condizioni particolari per immobili acquistati locati, immobili ristrutturati, mutui cointestati, coniugi fiscalmente a carico e mutui contratti da cooperative o imprese costruttrici per alloggi di nuova costruzione. Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 1993 si applicano limiti specifici di 2.065,83 euro, elevati a 3.615,20 euro per l’acquisto dell’abitazione principale. La disposizione fornita si interrompe all’inizio della successiva voce dell’elenco: non consente quindi di ricostruire le ulteriori fattispecie di oneri detraibili.
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