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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04875/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello, salvo la sola parte relativa a una maggiore plusvalenza da cessione d’azienda, confermando invece le riprese a IRPEF, addizionali, IRAP e contributi INPS per l’anno 2011. La lite nasceva da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate fondato anche su un precedente atto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo a somme riscosse per concorsi pronostici e scommesse per conto di un bookmaker estero non autorizzato in Italia. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse errato nel ritenere notificato prima l’atto presupposto, mentre la relativa notifica si sarebbe perfezionata solo il 7 dicembre 2016; aggiungeva di avere prodotto una copia conforme dell’atto presupposto con prova legale della notificazione. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 295 c.p.c., assumendo che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della causa pregiudiziale relativa all’atto presupposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la CTR aveva già esaminato la questione della notificazione dell’atto presupposto, il quale era stato oggetto di autonomo giudizio concluso con declaratoria di inammissibilità per tardività; il giudice dell’appello dell’atto consequenziale non poteva incidentalmente sovvertire quel diverso giudizio reso a cognizione piena. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché nuovo, non risultando dedotto davanti alla CTR il tema della sospensione necessaria, e comunque infondato nel presupposto giuridico, poiché in presenza di rapporto di pregiudizialità e di causa pregiudicante definita con sentenza non passata in giudicato la sospensione del processo pregiudicato non è obbligatoria ma soltanto facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta erronea valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica degli atti impositivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova sulla notificazione dell’atto presupposto.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il valore di atto pubblico della copia conforme prodotta.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per attribuire efficacia di prova legale all’atto pubblico prodotto.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla sospensione del giudizio tributario.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della sospensione per pregiudizialità.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha affermato che, fuori dai casi in cui una specifica disposizione imponga l’attesa del giudicato della causa pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato è facoltativa e non doverosa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento consequenziale, il giudice non può incidenter tantum rimettere in discussione l’esito di un autonomo giudizio già definito sull’atto presupposto quando quest’ultimo sia stato oggetto di cognizione piena.
  • La deduzione per cassazione di una questione non affrontata nel giudizio di merito è inammissibile se la parte non indica specificamente di averla tempestivamente prospettata al giudice di merito.
  • Quando tra due cause esiste un rapporto di pregiudizialità e la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione della causa pregiudicata non è obbligatoria ma soltanto facoltativa, salvo diversa previsione normativa.
  • La censura che investe la valutazione degli atti o dei documenti deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con il perimetro degli atti legittimamente acquisiti nel processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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