Sentenza n. 2725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 2113/2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva accolto la domanda di restituzione e risarcimento per l'illegittima occupazione di immobili e aree da parte del Comune
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria aveva dedotto l'occupazione sine titulo da parte del Comune di tre fabbricati e di una strada realizzata su terreni privati, chiedendo la restituzione delle aree e il risarcimento del danno. Il Comune aveva sostenuto di avere usucapito gli immobili e aveva chiesto il rigetto del ricorso. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte del TAR, il Comune ha proposto appello deducendo error in iudicando, sussistenza dell'usucapione in suo favore, violazione dell'art. 24 Cost. e violazione degli artt. 295 c.p.c. e 8 c.p.a. L'erede dell'originaria ricorrente ha proposto appello incidentale chiedendo nuovamente la restituzione degli immobili e il risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello principale, ritenendo infondata la pretesa del Comune di avere usucapito le aree. La decisione si fonda sull'accertamento, divenuto definitivo anche alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata in sentenza, che l'occupazione illegittima e la trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione non determinano l'acquisto della proprietà. La disponibilità materiale del bene non costituisce possesso utile ad usucapionem quando l'amministrazione lo detenga in conseguenza di un'attività ablativa illegittima; occorre invece la prova di un atto materiale di interversione della detenzione, specificamente rivolto contro il proprietario, non risultando sufficiente il protrarsi della disponibilità o il compimento di attività corrispondenti all'esercizio del possesso. Esclusa l'usucapione, il Comune non vantava alcun diritto incompatibile con la sentenza opposta e non poteva quindi fondare su tale posizione un'ulteriore tutela. L'appello incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la pronuncia di primo grado aveva già riconosciuto la restituzione del fondo, rimettendo al Comune la scelta tra acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e restituzione previa rimessione in pristino. È stata inoltre respinta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, non essendo provati dolo o colpa grave nella resistenza processuale, anche in considerazione della controversia sulla proprietà, definita dalla Cassazione solo successivamente all'instaurazione del giudizio. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 934 c.c.
Richiamato nella ricostruzione della proprietà dei fabbricati per accessione, secondo quanto dedotto dalla proprietaria.
art. 1141, comma 2, c.c.
La trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem richiede attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario o possessore.
art. 404 c.p.c.
L'opposizione di terzo è rimedio riservato a chi vanti un diritto autonomo e incompatibile con il rapporto accertato dalla sentenza; non è esperibile dal mero detentore privo di una posizione di diritto soggettivo incompatibile.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Il giudice di primo grado aveva indicato all'amministrazione la possibilità di valutare l'acquisizione sanante, in alternativa alla restituzione del fondo previa rimessione in pristino.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave, non ravvisati nella resistenza del Comune in una controversia sulla proprietà ancora non definitivamente risolta all'epoca del giudizio.
art. 295 c.p.c.
Richiamato dal Comune quale parametro di censura processuale, ma la relativa doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 8 c.p.a.
Richiamato dal Comune insieme all'art. 295 c.p.c. quale fondamento della censura processuale, non accolta dal Consiglio di Stato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non incide sul merito della controversia.
Massime di principio
- L'occupazione illegittima di un bene privato da parte della pubblica amministrazione, anche quando accompagnata dalla realizzazione e dalla trasformazione irreversibile di un'opera pubblica, non determina di per sé l'acquisto della proprietà del bene da parte dell'amministrazione.
- Quando la pubblica amministrazione ha acquisito la disponibilità materiale del bene in forza di un'attività ablativa non validamente conclusa, tale disponibilità non costituisce possesso utile ad usucapionem; l'amministrazione deve allegare e provare un atto materiale di interversione della detenzione specificamente rivolto contro il proprietario o possessore.
- Il protrarsi della detenzione pubblica e il compimento di attività corrispondenti all'esercizio del possesso non sono sufficienti a provare l'interversione della detenzione, poiché manifestano soltanto l'abuso della situazione di vantaggio derivante dalla materiale disponibilità del bene.
- Il detentore privo di un diritto soggettivo autonomo e incompatibile con il rapporto accertato dalla sentenza non è legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
- È inammissibile per difetto di interesse la domanda proposta in appello che chieda una statuizione già favorevolmente contenuta nella sentenza di primo grado.
- La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede la prova del dolo o della colpa grave; tale requisito non ricorre, in particolare, quando la parte abbia resistito in una controversia caratterizzata da una reale e non ancora definitivamente risolta incertezza sulla titolarità del bene.
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