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Sentenza

Sentenza n. 8577/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 73/2022, Prot. N. 1197/2022 comunicata il 23 novembre 2022; del dispositivo distinto al Prot. n. 001099/2022 del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data; del provvedimento di cancellazione di iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi comunicato in data 6 giugno 2022; nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l'11 febbraio 2022 per le norme relative alla figura dell'agente domiciliato (e quindi a titolo non esaustivo l'art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) nonché per l'annullamento del provvedimento di cancellazione FIGC comunicato via pec il 14 giugno 2022 e del corrispondente art. 22 Regolamento FIGC fondante la cancellazione con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202216191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, provvedimenti di cancellazione dal Registro CONI Agenti Sportivi e dalla FIGC, nonché le disposizioni regolamentari relative alla figura dell’agente domiciliato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismi sportivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 73/2022, il relativo dispositivo, i provvedimenti di cancellazione dal Registro CONI Agenti Sportivi e dalla FIGC, nonché gli atti regolamentari presupposti, comprese le disposizioni del Regolamento Agenti Sportivi CONI e dell’art. 22 del Regolamento FIGC concernenti la figura dell’agente domiciliato. Era stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni conseguenti agli atti impugnati. Nel corso del giudizio, con memoria e istanza del marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa del ricorrente intervenuta prima della decisione. Il giudice ha ritenuto di non poter esaminare il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, la dichiarazione imponeva la pronuncia di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, purché non emergano repliche o diverse richieste delle controparti.
  • Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione amministrativa sino al momento della decisione; il giudice non può esaminare d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire quando questa abbia dichiarato di non averne più.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non equivale a una decisione di merito sulla legittimità degli atti impugnati e conduce alla chiusura del giudizio per improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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