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Legge

L.R. Molise 2/2010

Misure in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso

Normativa regionaleL.R. Molise 2/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise disciplina il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, con regole tecniche, obblighi per Comuni e Regione, sanzioni e contributi per l’adeguamento. Prevede termini di adeguamento entro 3 e 5 anni dall’entrata in vigore, oltre a un piano comunale entro 4 anni.

Contenimento dell'inquinamento luminoso e adeguamento degli impianti di illuminazione

Contenimento dell’inquinamento luminoso e disciplina degli impianti di illuminazione esterna

La legge regionale del Molise persegue la riduzione dell’inquinamento luminoso e il correlato risparmio energetico, ai fini della conservazione e valorizzazione dell’ambiente. La disciplina si applica agli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati nel territorio regionale, con specifiche esclusioni e con obblighi tecnici, programmatori e sanzionatori.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La legge definisce come inquinamento luminoso ogni forma di luce artificiale dispersa oltre le aree cui è funzionalmente destinata, in particolare se orientata sopra la linea dell’orizzonte.

Sono esclusi dall’applicazione:

  • le installazioni, gli impianti e le strutture pubbliche, civili e militari regolati da norme statali, inclusi fari costieri, carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza, porti e aeroporti;
  • gli impianti con emissione complessiva sopra l’orizzonte non superiore a 2250 lumen, se composti da sorgenti singole non superiori a 1500 lumen ciascuna; per essi resta comunque richiesta la dichiarazione di conformità;
  • le sorgenti già schermate strutturalmente o comunque prive di diffusione verso l’alto, come porticati, logge e gallerie;
  • le sorgenti a funzionamento non continuo che non restino attive oltre due ore dal tramonto;
  • gli impianti temporanei e provvisori per manifestazioni all’aperto e itineranti autorizzate dai Comuni, entro il limite di cinque giorni al mese;
  • gli impianti realizzati per feste patronali;
  • gli impianti di uso saltuario ed eccezionale destinati a protezione, sicurezza o emergenza.

Compiti della Regione e della Giunta regionale

La Giunta regionale svolge funzioni di impulso, coordinamento e controllo. In particolare:

  • può emanare linee guida integrative ed esplicative sui criteri tecnici;
  • coordina la raccolta delle informazioni sull’applicazione della legge, anche a fini divulgativi nelle scuole;
  • promuove formazione e aggiornamento tecnico-professionale in materia di illuminazione e risparmio energetico;
  • autorizza, su richiesta di Comuni o privati, deroghe per impianti con caratteristiche peculiari che giustifichino regimi diversi;
  • vigila sui Comuni e, se necessario, li sostituisce in caso di inadempienza, nel rispetto della leale collaborazione;
  • concede contributi ai Comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti.

Per linee guida e deroghe la Giunta si avvale della collaborazione dell’ARPAM.

Compiti dei Comuni e controlli locali

I Comuni devono dare attuazione alla legge sul proprio territorio mediante:

  • adozione del piano regolatore comunale dell’illuminazione;
  • adeguamento del regolamento edilizio;
  • verifica della conformità dei nuovi impianti in sede di permesso di costruire o denuncia di inizio attività;
  • rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di illuminazione esterna, comprese le opere di adeguamento;
  • individuazione dei dispositivi di illuminazione pericolosi per la viabilità e predisposizione degli interventi di normalizzazione;
  • vigilanza sugli impianti pubblici e privati e adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di inadempienza;
  • adeguamento degli impianti comunali e controllo sull’adeguamento degli altri impianti.

Per i nuovi impianti e per gli adeguamenti autorizzativi deve essere presentato al Comune un progetto illuminotecnico redatto da professionisti specializzati, corredato dai dati fotometrici dei corpi illuminanti. A fine lavori l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità alla legge rispetto al progetto approvato.

Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione esterna

Dalla data di entrata in vigore, gli impianti esterni pubblici e privati, anche se già in progettazione o affidamento, devono essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

Sono considerati conformi solo gli impianti che rispettano, tra l’altro:

  • intensità luminosa massima pari a 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre;
  • uso di lampade con la massima efficienza possibile e comunque non inferiore a 90 lumen/W, in linea con la normativa europea;
  • livelli di illuminamento e luminanza non superiori ai minimi previsti dalle norme di sicurezza, ove esistenti;
  • dispositivi per ridurre entro le ore 24 l’emissione di oltre il 30% rispetto al pieno regime, quando ciò non comprometta la sicurezza e l’impianto abbia potenza superiore a 2,5 kW.

Ulteriori regole tecniche riguardano:

  • impianti sportivi e grandi aree, per i quali devono essere evitati fenomeni di dispersione verso l’alto e all’esterno;
  • fari, torri faro e riflettori, che devono avere inclinazione tale da non emettere luce oltre il limite sopra indicato;
  • il divieto di fasci di luce fissi o roteanti per fini pubblicitari;
  • l’illuminazione di edifici e monumenti, che deve preferibilmente essere radente dall’alto verso il basso; in casi eccezionali e per beni di particolare interesse storico, architettonico o monumentale sono ammesse altre soluzioni, con limiti di 15 lux, 5 lux oltre sagoma e spegnimento entro le ore 24;
  • il divieto di illuminare le piste ciclabili fuori dai centri abitati, salvo segnalazione luminosa fino a 500 W per chilometro;
  • l’illuminazione delle insegne, con obbligo di illuminazione dall’alto verso il basso per quelle prive di luce propria, limite di 4500 lumen per quelle autoilluminate e spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, all’orario di chiusura;
  • il contenimento dell’abbagliamento e del disturbo visivo verso automobilisti e abitazioni;
  • l’obbligo di conformità di tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata.

Piano regolatore comunale dell’illuminazione

Entro quattro anni dall’entrata in vigore, i Comuni devono adottare il piano regolatore comunale dell’illuminazione. Il piano serve a:

  • censire consistenza e stato di manutenzione degli impianti esistenti;
  • pianificare le nuove installazioni;
  • programmare tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione degli impianti, salvo quanto previsto per gli adeguamenti obbligatori;
  • individuare investimenti e ritorni economici connessi a efficienza e risparmio energetico.

Adeguamento degli impianti esistenti e delle sorgenti più inquinanti

La legge prevede due principali scadenze per l’adeguamento:

  • entro cinque anni dall’entrata in vigore, gli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti e quelli privati di nuova realizzazione devono essere adeguati;
  • entro tre anni dall’entrata in vigore, gli apparecchi altamente inquinanti, come globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte e insegne luminose, devono essere adeguati.

L’adeguamento di questi apparecchi può avvenire anche tramite schermature o dispositivi che dirigano il flusso verso il basso, purché l’intensità risultante non superi 15 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.

Regime sanzionatorio e procedure di diffida

Chi realizza impianti in difformità o non provvede all’adeguamento nei termini è diffidato ad adempiere entro sei mesi. Durante tale periodo l’impianto deve essere usato in modo da ridurre al massimo il flusso luminoso, oppure spento se non vi siano rischi per la sicurezza.

Se l’inosservanza persiste, si applica una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per punto luce, ferma restando l’obbligazione di adeguamento.

La competenza alla contestazione e irrogazione della sanzione spetta ai Comandi di Polizia municipale del Comune in cui è installato l’impianto. La verifica e la notifica della violazione devono avvenire entro 30 giorni dalla conoscenza dell’illecito; dopo la notifica l’adeguamento deve essere eseguito entro sei mesi.

Le somme riscosse sono destinate dai Comuni all’adeguamento e alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

I Comuni che non applicano o non fanno applicare la disciplina, o che non provvedono all’adeguamento previsto, sono esclusi dai benefici economici regionali e sono assoggettati, tramite ARPAM, alla stessa procedura sanzionatoria; in questo caso i proventi spettano alla Regione.

Contributi regionali ai Comuni e destinazione dei proventi

La Giunta regionale può concedere contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

I contributi:

  • non possono superare il 50% della spesa ammissibile;
  • non possono comunque eccedere 20.000 euro;
  • sono concessi secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta d’intesa con la competente Commissione consiliare.

Ai Comuni che abbiano già provveduto con risorse proprie all’adeguamento in materia di risparmio energetico e lotta all’inquinamento luminoso è riconosciuto un contributo pari al 40%, con gli stessi limiti e modalità del comma precedente.

I proventi delle sanzioni comminate dall’ARPAM sono destinati a finanziare capitoli di spesa per la messa in sicurezza della pubblica illuminazione.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Gli oneri derivanti dai contributi sono quantificati in 300.000 euro e coperti mediante appositi stanziamenti nel bilancio regionale per gli esercizi 2010 e successivi.

La legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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