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Legge

L.R. Molise 1/2010

Interventi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Normativa regionaleL.R. Molise 1/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Molise disciplina interventi a favore dei soggetti con DSA: prevenzione, diagnosi precoce, supporto scolastico, formazione degli operatori, collaborazione tra scuola, sanità e famiglie, contributi per ausili e misure per l’inserimento lavorativo. Prevede un Comitato tecnico scientifico e una copertura finanziaria iniziale per il 2010.

Interventi regionali per i disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Interventi regionali in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

La legge disciplina, per la Regione Molise, un insieme coordinato di misure a favore delle persone con DSA, con attenzione alla prevenzione, alla diagnosi tempestiva, al sostegno scolastico e all’inserimento lavorativo. Il provvedimento valorizza la collaborazione tra Regione, famiglie, scuola, servizi sanitari e privato sociale.

Finalità e ambito della disciplina

La legge mira a ridurre i disagi formativi e a favorire un’istruzione adeguata per i soggetti con DSA, oltre a sostenere il successivo inserimento nel mondo del lavoro. Le finalità espresse comprendono anche:

  • il supporto alla formazione degli interessati;
  • l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate;
  • la sensibilizzazione di insegnanti e genitori;
  • l’individuazione precoce dei fattori di rischio e la diagnosi tempestiva;
  • il rafforzamento del raccordo tra famiglia, scuola e servizi sanitari.

Riconoscimento dei DSA e criteri definitori

La legge riconosce come disturbi specifici di apprendimento la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, qualificandoli come disturbi che limitano, in tutto o in parte, lettura, scrittura e calcolo. Tali disturbi sono considerati rilevanti quando:

  • si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate;
  • il quoziente intellettivo non è inferiore a -1ds, corrispondente a 85;
  • siano assenti patologie neurologiche e deficit sensoriali. In presenza di DSA la Regione promuove interventi di assistenza idonei.

Coordinamento istituzionale, formazione e sensibilizzazione

La Regione promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale, gli Ordini, gli Albi, le associazioni professionali, le strutture sanitarie e gli enti del privato sociale. Favorisce inoltre l’informazione sul tema attraverso convegni e giornate dedicate.

Per attuare gli obiettivi della legge è istituito un Comitato tecnico scientifico, nominato con deliberazione della Giunta regionale su indicazione degli enti e organismi interessati. Il Comitato è composto da rappresentanti della Regione, del sistema scolastico, sanitario e universitario, nonché da figure professionali e associative del settore, tra cui genitori, pediatra di libera scelta, neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, pedagogista e grafologo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; svolge funzioni di segreteria un funzionario regionale. I suoi compiti riguardano:

  • la proposta di piani formativi per personale scolastico, formatori e operatori sociali e sanitari;
  • campagne annuali di sensibilizzazione rivolte a famiglie, scuola, sanità e mondo del lavoro;
  • attività di identificazione precoce e diffusione di buone prassi;
  • proposte organizzative per l’erogazione dei servizi alle famiglie;
  • coordinamento, raccordo, monitoraggio e valutazione degli interventi;
  • raccolta dati e redazione di una relazione annuale sull’applicazione della legge e sui risultati conseguiti.

Il Comitato dura in carica tre anni ed è rinnovabile; la Giunta disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento.

Interventi sanitari e rilevazione precoce

La Regione adotta le misure necessarie per includere nel proprio sistema sanitario attività di prevenzione e trattamento della dislessia. I servizi specialistici per l’età evolutiva devono disporre di personale adeguato e qualificato, con particolare riferimento ai disturbi in età scolare.

Sono previste attività di rilevazione della casistica su tutto il territorio regionale, nonché di individuazione e monitoraggio dei precoci fattori di rischio. A tal fine la legge promuove accordi tra pediatri di libera scelta e professionisti specifici, per sviluppare forme di collaborazione multidisciplinare e integrata.

Interventi economici e sostegno alle famiglie

La Regione può concedere contributi alle famiglie con casi di DSA in età scolare per l’acquisto di strumenti compensativi, ausili tecnologici e software, purché accompagnati da apposita consulenza specialistica. Può inoltre concorrere, con ulteriori contributi, all’organizzazione di eventi straordinari e progetti di particolare interesse promossi dall’Ufficio scolastico regionale, dall’A.S.Re.M. e da organismi culturali e scientifici pubblici o privati operanti su scala regionale.

Diagnosi, percorso scolastico e misure di flessibilità didattica

Le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e quelle pubbliche o parificate, devono attuare interventi tempestivi per individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA e informarne tempestivamente le famiglie. La scuola collabora alla diagnosi precoce mediante invio all’équipe diagnostica, previo consenso familiare.

La diagnosi è effettuata in modo multidisciplinare, nell’ambito delle prestazioni già garantite dal Servizio sanitario nazionale e anche da specialisti privati, convenzionati o non, purché nel rispetto delle raccomandazioni cliniche richiamate dalla legge. Se la diagnosi è accompagnata da richiesta di provvedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 104/1992, resta comunque necessario il vaglio/validazione da parte del Servizio sanitario nazionale. Di norma, diagnosi, definizione dei percorsi di intervento e recupero devono essere conclusi entro 60 giorni dalla segnalazione.

Gli allievi con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.

Misure per i familiari dipendenti pubblici regionali

Per garantire la realizzazione del progetto individualizzato educativo o riabilitativo, i familiari fino al primo grado di alunni con DSA, se dipendenti di ruolo della Regione o di enti da essa dipendenti, possono fruire della flessibilità dell’orario di lavoro secondo il contratto collettivo nazionale applicabile.

Inserimento lavorativo e concorsi pubblici

La legge afferma il principio di pari opportunità di sviluppo delle capacità e di accesso al lavoro per le persone con disturbi di apprendimento. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti devono essere previste prove personalizzate e adeguate alle specifiche abilità e difficoltà del candidato con DSA.

Sono possibili, se espressamente previsti nel bando:

  • la sostituzione delle prove scritte con un colloquio orale;
  • l’uso di strumenti compensativi per lettura, scrittura e calcolo;
  • tempi differenti per l’espletamento delle prove.

Per accedere alla prova differenziata, il candidato deve allegare alla domanda una certificazione sanitaria rilasciata da struttura sanitaria pubblica attestante la presenza del disturbo.

Norma finanziaria

Per il solo esercizio finanziario 2010 gli oneri sono quantificati in 100.000 euro e coperti mediante apposito stanziamento nel bilancio regionale, UPB n. 445 o corrispondente. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alle rispettive leggi di bilancio.

Valutazione di attualità della disciplina

La legge è una disciplina regionale di settore ancora riferita al sostegno dei soggetti con DSA nel territorio del Molise. Il contenuto non è legato a un singolo evento esaurito, ma a misure strutturali su scuola, sanità, famiglie e lavoro; pertanto non risulta obsoleta in sé sulla base del testo fornito.

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