L.R. Molise 31/2009
Estensione al personale della Regione Molise dei benefici di cui all'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di esonero dal servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge estende al personale della Regione Molise, delle agenzie regionali e degli enti sub-regionali la possibilità di chiedere l’esonero dal servizio per gli anni 2010 e 2011, nel quinquennio precedente la maturazione dei 40 anni di contribuzione. Prevede trattamento economico al 50% (70% se si svolge volontariato qualificato), facoltà di assunzioni anticipate e applicazione anche ad altri enti del comparto e all’A.S.Re.M. nei limiti di bilancio.
Esonero dal servizio del personale regionale molisano
Esonero dal servizio del personale della Regione Molise
La legge disciplina, in via temporanea, la possibilità per il personale regionale molisano di accedere all’esonero dal servizio, recependo l’istituto previsto dalla normativa statale richiamata e adattandolo all’organizzazione della Regione Molise e degli enti del comparto.
Ambito di applicazione e periodo di efficacia
La misura riguarda il personale in servizio presso:
- la Regione Molise;
- le agenzie regionali;
- gli enti sub-regionali.
L’istituto è previsto solo per gli anni 2010 e 2011. La richiesta può essere presentata nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, a condizione che il dipendente abbia già raggiunto o raggiunga entro l’anno solare il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto.
Presentazione della domanda e caratteristiche dell’esonero
La domanda di esonero deve essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno interessato. La richiesta è espressamente non revocabile.
La Regione può accogliere o meno la domanda in base alle proprie esigenze funzionali, attribuendo priorità al personale coinvolto in processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o in interventi di razionalizzazione.
Trattamento economico durante l’esonero
Durante il periodo di esonero il dipendente percepisce un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quanto complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione, con riferimento alle competenze fisse e accessorie.
Se, nel periodo di esonero, il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, debitamente documentata, presso:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- associazioni di promozione sociale;
- organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- altri soggetti operanti comunque nel campo sociale,
il trattamento temporaneo è elevato al 70%.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
Effetti previdenziali e trattamento di quiescenza
Al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
Cumulo di redditi e limiti all’attività lavorativa
Il trattamento economico temporaneo è cumulabile con altri redditi derivanti da:
- lavoro autonomo;
- collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- società e consorzi partecipati dalle stesse amministrazioni.
Resta comunque vietato svolgere prestazioni lavorative che possano arrecare pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.
Assunzioni conseguenti alle economie di spesa
La Regione può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle normalmente consentite dalla normativa vigente, ma solo in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in esonero e certificate dai competenti organi di controllo.
Tali assunzioni sono poi scomputate da quelle consentite nell’anno in cui il dipendente collocato in esonero cessa dal servizio per limiti di età.
Estensione ad altri enti del comparto regionale
Misure analoghe possono essere adottate anche dagli altri enti del comparto unico regionale e dall’A.S.Re.M., purché siano rispettati:
- il patto di stabilità interno;
- la capienza dei rispettivi bilanci.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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