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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19634/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, IRAP per l'anno 2006 e contributi previdenziali INPS, deducendo: irregolarità della notifica della cartella; omessa preventiva comunicazione di irregolarità e mancato contraddittorio; difetto di motivazione dell'atto; insussistenza del presupposto IRAP per mancanza di autonoma organizzazione. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 2 e dell'art. 2083 c.c., per non avere la CTR verificato l'assenza di autonoma organizzazione e quindi l'indebita pretesa IRAP; 2) violazione delle norme sul controllo automatizzato e dello Statuto del contribuente, per mancata previa comunicazione di irregolarità e invito al pagamento; 3) violazione degli obblighi di motivazione della cartella; 4) violazione delle norme sulla notifica della cartella, contestando la notifica diretta a mezzo raccomandata eseguita dal concessionario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo relativo all'IRAP: per un'attività svolta in forma individuale non basta richiamare la natura imprenditoriale dell'attività, ma occorre accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione, accertamento omesso dalla CTR. Ha invece rigettato gli altri tre motivi: la mancata comunicazione di irregolarità non comporta nullità della cartella nei casi di liquidazione automatizzata senza incertezze interpretative rilevanti; la motivazione della cartella era sufficiente perché basata sui dati dichiarati dalla stessa contribuente; la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata del concessionario è valida e non richiede relazione di notifica né avviso informativo. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame della sola questione IRAP e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame, ma la Corte dichiara inammissibili o infondati alcuni profili per difetto di specificità o perché diretti a rivalutare il merito.

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    Il presupposto IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; per il soggetto che opera individualmente è necessario accertare in concreto l'autonoma organizzazione.

  • art. 2083 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualifica di piccolo imprenditore, in relazione alla quale l'IRAP non è dovuta in assenza di autonoma organizzazione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La comunicazione di irregolarità è prevista nel controllo automatizzato, ma la sua omissione costituisce mera irregolarità e non determina nullità della cartella; il contraddittorio preventivo è dovuto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Opera nel medesimo senso dell'art. 36-bis per la liquidazione automatizzata dell'IVA, senza obbligo generalizzato di avviso bonario.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo è richiesto soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica automaticamente a tutti i ruoli da controllo formale o automatizzato.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Rilevato come parametro dell'obbligo generale di motivazione, ma la motivazione della cartella è ritenuta sufficiente se fondata sui dati dichiarati dal contribuente e sui tributi non versati.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione della cartella è assolto mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente quando l'atto derivi da liquidazione automatizzata.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità è alternativa e valida senza necessità di relata di notifica o avviso informativo.

  • art. 49 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo sulla notifica della cartella, senza che la Corte ne faccia un'autonoma interpretazione decisiva distinta da quella dell'art. 26.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla notifica, ma la Corte ribadisce che la notifica diretta della cartella segue un regime speciale.

  • art. 65 d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato nel motivo sulla notifica della cartella, senza effetto sul principio affermato dalla Corte.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Il rinvio alle norme sulle notificazioni nel processo civile consente l'applicazione di istituti processuali anche a un atto di natura sostanziale come la cartella.

Massime di principio

  • In tema di IRAP, quando l'attività economica è svolta da persona fisica in forma individuale, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione; la mera natura imprenditoriale dell'attività non basta a fondare il tributo.
  • L'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture altrui e utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui in modo non occasionale.
  • Nel controllo automatizzato dei tributi dichiarati, la mancata comunicazione di irregolarità non determina di per sé nullità della cartella; il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • La cartella di pagamento emessa su base di dichiarazione del contribuente può essere motivata in modo sintetico mediante il richiamo ai dati dichiarati e alle imposte non versate, senza necessità di ulteriore esposizione dei presupposti di fatto e di diritto.
  • La notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario è valida come modalità alternativa speciale e non richiede relata di notifica né avviso successivo, salvo manchino gli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile l'atto notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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