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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un dipendente volta a far includere, ai fini della retribuzione delle ferie, la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità di assenza dalla residenza, per un importo complessivo di euro 5.365,76 oltre accessori. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla società datrice di lavoro. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, resistiti dal lavoratore con controricorso. Dopo la notifica della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., la società ha chiesto la decisione del ricorso; successivamente, però, ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione e agli atti del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia della ricorrente, presa atto dell'atto di rinuncia all'impugnazione e agli atti del giudizio depositato nel marzo 2025. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate con distrazione al difensore antistatario, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per insussistenza dei presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la proposta di definizione anticipata del giudizio in cassazione.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta della ricorrente di decisione del ricorso dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 380-bis1, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per la riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese a favore della parte resistente in caso di rinuncia all'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per insussistenza dei presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per il contributo unificato eventualmente dovuto.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione e agli atti del giudizio determina l'estinzione del processo di cassazione quando sia ritualmente depositata e presa in considerazione dal collegio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando dagli atti risulti che la parte resistente sarebbe presumibilmente risultata vittoriosa in un analogo contenzioso.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato, dovendo essere verificati i presupposti processuali previsti dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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