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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35557/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dalla contribuente e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre qualificato l'atto di Equitalia Sud S.p.a. come ricorso incidentale adesivo, soggetto ai termini ordinari, e quindi anch'esso tardivo. Sono state poste a carico solidale dell'Agenzia e di Equitalia le spese del giudizio di legittimità, con compensazione delle spese di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al reddito 1993 di una società in nome collettivo e dei redditi di partecipazione dei soci. Dopo un primo contenzioso e una cassazione con rinvio, il giudizio di rinvio non veniva riassunto entro l'anno da alcuna parte. L'Ufficio iscriveva quindi a ruolo le imposte e notificava una cartella di pagamento. La società contribuente impugnava la cartella deducendo violazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 546/1992, prescrizione, decadenza e difetto di motivazione; il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo estinto il giudizio e consolidato l'atto. La CTR, invece, riformava la decisione, reputando aberrante costringere il contribuente a riattivare il giudizio di rinvio nonostante la precedente vittoria di merito. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 45 e 63 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 392 e 393 c.p.c., sostenendo che l'estinzione del giudizio di rinvio travolge il processo ma non l'atto impositivo, che diventa definitivo; la contribuente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, avendo la sentenza impugnata notificata via PEC oltre sessanta giorni prima del ricorso, e in subordine ne contestava il merito. Equitalia Sud S.p.a. depositava un controricorso adesivo al ricorso dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'estinzione del giudizio di rinvio comporta la definitività dell'atto impositivo; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    norma richiamata insieme agli artt. 392 e 393 c.p.c. sulla disciplina del giudizio di rinvio e delle conseguenze della mancata riassunzione

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in tema di riassunzione del processo di rinvio

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'estinzione del giudizio comporta il venir meno del processo, non dell'atto amministrativo impugnato

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza

  • art. 326 c.p.c.

    il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza anche per il soggetto che l'ha notificata, quale momento di conoscenza legale del provvedimento

  • art. 327 c.p.c.

    opera solo in mancanza di notificazione della sentenza, consentendo il termine lungo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza impugnata

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme sul rito camerale in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo; la Corte esclude la declaratoria per l'Agenzia, esente dal contributo

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente incidentale, se dovuto

  • L. n. 53/1994

    richiamata per la notificazione della sentenza via PEC

Massime di principio

  • Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza e vale anche per la parte che abbia eseguito la notificazione, perché tale attività integra conoscenza legale del provvedimento.
  • Se la sentenza è stata notificata, non può invocarsi il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; la parte che impugna oltre il termine breve deve contestare specificamente la documentazione attestante la notificazione.
  • L'estinzione del giudizio di rinvio travolge il processo, ma non l'atto impositivo originariamente impugnato, che nella prospettiva dell'Ufficio resta efficace e può divenire definitivo.
  • Il ricorso incidentale meramente adesivo, pur se formalmente inserito nel controricorso, non beneficia della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva e deve rispettare i termini ordinari di impugnazione.
  • La tardività dell'impugnazione è rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
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